Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13912 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4410-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.N., BR.EM., C.V., P.S.S.V., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 379/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che l’Ufficio il 25 novembre 2011 notificava agli ex-soci della società immobiliare Cavour srl, posta in liquidazione il 21 dicembre 2006 e cessata per effetto della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 9 febbraio 2009, un avviso di accertamento di maggiori ricavi per 169 mi1a Euro, procedendo al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP relative al 2006 per operazioni poste in essere dalla società;

che la CTP rigettava il ricorso degli ex-soci i quali proponevano appello, non avendo percepito alcunchè dalla liquidazione della società;

che la CTR accoglieva il ricorso dei contribuenti, ritenendo che l’art. 2495 c.c. detta un regime di responsabilità limitata dei soci, coerente con l’autonomia patrimoniale che caratterizza le società con personalità giuridica, e circoscrive la responsabilità dei soci nei limiti in cui essi siano stati effettivi percettori di una quota parte delle attività che dovevano essere destinate a soddisfare i creditori sociali; nel caso in esame il credito dell’amministrazione finanziaria non risulta essere stato accertato in via definitiva prima della chiusura della liquidazione società di talchè la cancellazione di quest’ultima rende inefficace ogni pretesa erariale non solo nei confronti della società ma anche nei confronti degli ex-soci;

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre i contribuenti non si costituivano.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto Cass. SU n. 6070 del 2013 ha chiarito che all’estinzione della società derivante dalla cancellazione nel registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;

considerato che gli ex-soci sono tutti limitatamente responsabili per i debiti della società a responsabilità limitata che si è estinta e come tali, in caso di incapienza della suddetta società, sono limitatamente responsabili per i debiti della società stessa nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione: la loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società (anche fiscali) è dunque limitata e circoscritta alle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate” (Cass. 6 luglio 2016, n. 13805; Cass. 31 maggio 2018, n. 13917). Infatti, secondo l’insegnamento di Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente (come nel caso di specie, trattandosi di società a responsabilità limitata) o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. I soci, peculiari successori della società in maniera non dissimile a quanto avviene per gli eredi nei confronti del soggetto deceduto, subentrano dunque in tutti i rapporti facenti capo all’ente, e dunque anche nei debiti della società estinta (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188; Cass. 31 maggio 2018, n. 13917).

Ritenuto dunque che il motivo di ricorso è fondato e pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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