Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13913 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Lariano, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 126, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso, dall’avv. Carlo Usai (p.e.c. carlo.usai(at)oav.legalmail.it; fax n. 06/9635811);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.R., in proprio, domiciliato presso il suo studio in *****, con indicazione per le comunicazioni relative al processo del fax n. 06/96491100 della p.e.c. *****;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/2014, emessa il 6 ottobre 2014 e depositata in data 8 ottobre 2014 R.G. n. 5448/2013;

letta la requisitoria scritta del P.G. cons. Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. L’avvocato F.R. ha con ricorso depositato il 23 luglio 2012 ha chiesto l’emanazione di decreto ingiuntivo per l’importo di 4.292,40 Euro, oltre interessi, quale differenza fra il compenso vantato per la sua attività professionale svolta a favore del Comune e la somma corrisposta da quest’ultimo pari a 5.305,58 Euro. L’attività svolta derivava da una determinazione del responsabile dell’area amministrativa del Comune di Lariano (n. 242 del 1 giugno 2006) che prevedeva la copertura finanziaria all’esito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 e previa trasmissione del progetto di parcella da parte del legale, corredato da parere di congruità espresso dall’Ordine degli Avvocati di Velletri. Il ricorso è stato accolto dal Giudice di pace che ha emesso decreto ingiuntivo n. 381/2012 per l’imposto richiesto.

2. Il Comune di Lariano ha proposto opposizione sostenendo che il pagamento effettuato rappresentava il compenso integrale spettante all’avvocato F..

3. Il Giudice di pace di Velletri, con sentenza n. 721/2013, ha accolto l’opposizione del Comune di Lariano e l’avvocato F. ha impugnato tale decisione ribadendo che in assenza di pattuizione sull’entità del compenso la sua determinazione doveva essere fatta sulla base delle tariffe forensi vigenti all’epoca della prestazione professionale (nella specie il D.M. 8 aprile 2004, n. 127).

4. Il Comune di Lariano si è costituito davanti al Tribunale di Velletri eccependo la inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonchè la invalidità dell’atto di conferimento dell’incarico professionale per mancanza di forma scritta quanto alla determinazione del compenso.

5. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1957/2014 ha accolto l’appello e dichiarato la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 381/2012 del Giudice di pace di Velletri.

6. Ricorre per cassazione il Comune di Lariano deducendo violazione di legge – nullità rilevabile di ufficio, R.D. n. 383 del 1934, ex artt. 284 e 288, – L. n. 144 del 1989, art. 23, – L. n. 142 del 1990, art. 55, – L. n. 127 del 1997, art. 6, – art. 191 T.U.E.L., del conferimento dell’incarico e della determinazione del responsabile dell’area amministrativa del Comune di Lariano n. 242 del 1 giugno 2006.

7. Si difende con controricorso l’avvocato F..

8. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta a firma del Sostituto Procuratore Generale cons. Lucio Capasso, chiede il rigetto del ricorso.

9. Le parti depositano memorie difensive.

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

10. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Lariano contesta la decisione del tribunale perchè fondata su una lettura esclusivamente privatistica dell’incarico professionale e non ha considerato, disattendendo così oltre al dettato legislativo menzionato nella rubrica del ricorso, anche l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 13831 del 25 giugno 2005 e seguenti) secondo cui gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell’incarico professionale contenga la determinazione dell’ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte. La inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità, rilevabile di ufficio, della delibera che si estende al contratto di opera ed esclude la sua idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso. Nel caso di specie secondo il Comune ricorrente è pacifico che non sia intervenuto alcun accordo per la determinazione del compenso e pertanto la domanda di pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella corrisposta doveva essere respinta.

11. Con il controricorso l’avv. F. eccepisce l’inammissibilità del motivo di ricorso rilevando che la nullità derivata del contratto di opera professionale non è mai stata eccepita o rilevata nel corso del giudizio. Nel merito l’avv. F. rileva che anche se il giudice del merito avesse verificato di ufficio la validità dell’obbligazione assunta dal Comune ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L., unica norma fra quelle richiamate dal ricorrente ancora in vigore, avrebbe riscontrato che: a) la determina comunale di conferimento di incarico n. 242 del 1 giugno 2006 attesta la volontà dell’ente locale di richiedere al professionista la sua prestazione d’opera, b) sussiste una stipulazione in forma scritta costituita dalla procura alle liti che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, n. 10707 del 15 maggio 2014), integra i requisiti della forma scritta ad substantiam del contratto di patrocinio; c) non è mancata la determina di impegno di spesa da parte dell’ente locale dato che il Comune con la determina n. 192 del 27 luglio 2006 ha provveduto in tal senso se pure in misura insufficiente rispetto alla richiesta di compenso del professionista e ha, ai sensi del combinato disposto dell’art. 191, comma 4, e dell’art. 194 del T.U.E.L., assunto una valida obbligazione per l’intero compenso parzialmente fuori bilancio ma ugualmente vincclante per la utilità e l’arricchimento che ne sono derivati all’amministrazione comunale.

12. Come rilevato dal Procuratore Generale, la validità della delibera secondo i parametri normativi di cui al T.U.E.L. (art. 191), come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 13831/2005, 10640/2007, 18144/2008, 26657/2014) non è venuta in discussione nel giudizio di merito in quanto non si è trattato di un profilo sollevato d’ufficio dai giudici del merito nè prospettato dalla difesa del Comune. Ciò non impedisce il rilievo in questo giudizio di tale questione – che appartiene ab origine, e sia pure indirettamente, al thema decidendum della controversia, consistente nella determinazione del compenso spettante al professionista e nella verifica e della validità dell’impegno assunto dalle parti. Tuttavia in conformità a quanto argomentato dal P.G. nella sua requisitoria deve rilevarsi che spettava al Comune – nel momento in cui ha voluto prospettare tale questione, proponendo su di essa il ricorso per cassazione,- consentire la verifica del procedimento di formazione della volontà dell’ente sia per ciò che riguarda la decisione del Comune di conferire l’incarico professionale all’avv. F. (accertamento che è ormai incontroverso sulla base della più volte citata determinazione n. 242/2006 e del successivo rilascio della procura alle liti). Sia per ciò che riguarda l’impegno di spesa conseguente all’incarico. Ma sotto questo ulteriore profilo la proposizione dell’eccezione di nullità avrebbe richiesto, da parte del Comune, una acquisizione documentale che non vi è stata nel giudizio di merito laddove l’amministrazione comunale per giustificare la corresponsione di un compenso inferiore a quello corrispondente al giudizio di congruità dell’ordine professionale avrebbe dovuto dimostrare il contenuto e la vincolatività dell’accordo relativo al compenso e del suo corrispondente recepimento nella determinazione relativa all’impegno di spesa. Quanto alla mancanza di un accordo preventivo sul compenso, ritenuta esplicitamente dal giudice dell’appello, il Comune non ha proposto impugnazione. Quanto all’impegno di spesa, anche in questa fase del giudizio, è rimasto non chiarito quale sia stato l’importo assunto definitivamente dal Comune con la determinazione n. 192 del 27 luglio 2006. Nè è dirimente considerare, come lo stesso avv. F. riconosce nel controricorso, che l’impegno di spesa assunto con la determinazione in questione del luglio 2006 fu inferiore alla successiva richiesta contenuta nella parcella vistata dal Consiglio dell’ordine del 26 settembre 2006. Infatti ben potrebbe essere stato l’impegno di spesa determinato nella determinazione del precedente mese di luglio corrispondente a un primo e non esaustivo esborso previsto dal Comune in funzione della attività del professionista. A tale proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002) secondo cui la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. civ., sez. III, n. 17056 dell’11 luglio 2017) e sotto questo profilo è pacifico che con la determina del giugno 2006 si diede atto della volontà dell’amministrazione di riconoscere la notula definitiva con il visto di congruità del C.O.A. e di disporre la copertura finanziaria a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.600 di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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