Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13914 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Consorzio Artigiani Edili e Affini di San Severo I, elettivamente domiciliato in Roma via Civinini 111, presso lo studio dell’avv. Nicola Marino, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso, dall’avv. Nicola Marino, con indicazione per le comunicazioni relative al processo della p.e.c.

marino.nicola.avvocatifoggia.legalmail.it e del fax n. 0881/773682);

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di San Nicandro Garganico, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi 210, presso lo studio dell’avv. Alessandro Rossi, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, dall’avv. Michele D’Avolio che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. davolio.michele.avvocatilucera.legalmail.it e il fax n. 0882/477354;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2013 del Tribunale di Lucera, depositata in data 7 febbraio 2013, R.G. n. 206/2010 confermata dalla Corte di appello di Bari con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., emessa in data 15.11.2013;

letta la requisitoria scritta del P.G. Cons. Dott. Lucio Capasso che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;

sentita la relazione in Camera di consiglio di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

1. Il Comune di S. Nicandro Garganico ha convenuto davanti al Tribunale di Lucera il Consorzio Artigiani Edili e Affini proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2010 emesso dal Tribunale di Lucera in data 13 maggio 2010, per l’importo di 9.074,49 Euro, oltre interessi moratori e spese legali, corrispondente a quanto richiesto dal Consorzio per l’esecuzione di lavori di restauro eseguiti nel convento di ***** su incarico del Comune. Ha rilevato l’Amministrazione opponente che il credito non era dovuto perchè i lavori oggetto contratto di appalto erano stati ultimati e consegnati senza che venissero avanzate riserve dal Presidente del Consorzio. Eventuali lavori extra-contrattuali non potevano essere stati commissionati dal Comune e cadrebbero nella responsabilità del funzionario o dipendente che li avesse richiesti.

2. Il Consorzio si è costituito e ha replicato che i lavori in oggetto erano stati commissionati dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune, arch. G.F. che aveva fornito al Consorzio garanzie circa il pagamento degli stessi da parte del Comune. La mancata formulazione di riserve si riferiva ai lavori previsti nel contratto mentre dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall’arch. G. risultava un credito del Consorzio per 11.329,07 Euro.

3. Il Tribunale di Lucera ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo rilevando che erano carenti i presupposti per ritenere comunque vincolato il Comune al pagamento dei lavori in assenza di una Delibera di affidamento di incarico per ulteriori lavori non previsti dal contratto di appalto, della conclusione di un nuovo contratto in forma scritta e della copertura finanziaria dei lavori, attestata dal responsabile del servizio finanziario. Nè risultava che nel bilancio comunale esistesse un capitolo di spesa ad hoc.

4. Sull’appello del Consorzio si è pronunciata la Corte di appello di Bari che con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., del 15.11.2013 ha dichiarato inammissibile il gravame con conseguente conferma della pronuncia di primo grado 5. Ricorre per cassazione il Consorzio Artigiani Edili e Affini San Severo I, deducendo: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 195, comma 1, lett. e) e conseguente contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; b) violazione e falsa applicazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54, in relazione alla contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

6. Si difende con controricorso il Consorzio.

7. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta a firma del Sostituto Procuratore Generale cons. Lucio Capasso, chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile “non rinvenendosi copia dell’ordinanza della Corte di appello di Bari dichiarativa della inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., nè risultando se detta ordinanza sia stata comunicata al procuratore di parte ricorrente”. In caso di contraria verifica il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ex art. 366 c.p.c., in quanto difetta di una esposizione, seppure sommaria, dell’antefatto e della vicenda processuale che non è neanche ricavabile dall’illustrazione dei motivi di ricorso. Inoltre il ricorso non lascia comprendere se muove le sue censure alla decisione del Tribunale o a quella della Corte di appello. Nel merito a giudizio del P.G. il ricorso con il primo motivo muove sostanzialmente contestazioni all’apprezzamento di fatto sui lavori di cui ha richiesto il pagamento e che vorrebbe ricondurre al contratto di appalto. Con il secondo motivo si muovono invece censure non conferenti alla ratio decidendi della prima decisione che è stata quella di rilevare la mancata proposizione di riserve per i lavori oggetto del contratto e di constatare l’inesistenza di un valido vincolo contrattuale nei confronti del Comune.

RITENUTO

che:

8. Va accolta la prima richiesta del Procuratore Generale risultando effettivamente non depositata la copia dell’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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