LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18920/2014 proposto da:
Pajar Sas di P.D. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 63, presso lo studio dell’avvocato Marco Croce, rappresentato e difeso dall’avvocato Manuel De Monte, giusta procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorena Petaccia dell’Avvocatura Comunale, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1559/2012 del Tribunale di Pescara, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l’Avvocato Lorena Petaccia per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello dell’Aquila con ordinanza depositata il 20 maggio 2014 ha dichiarato, ai sensi e nei termini di cui degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., nell’apprezzato difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento, l’inammissibilità dell’appello principale proposto da Pajar S.a.S. – titolare di concessione demaniale di autorizzazione a mantenere per la durata di sei anni una struttura turistico-ricettiva in *****, presso il ***** – avverso la sentenza del Tribunale di *****, depositata il 29 novembre 2012.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di annullamento proposta da Pajar S.a.S. contro il Comune di Pescara e Tributi Italia S.p.A., già Gestor S.p.A., concessionaria per l’accertamento e la riscossione, dell’atto di recupero emesso per mancato o parziale pagamento del Cosap relativo all’anno 2008, notificato dalla concessionaria per complessivi Euro 3.638,00 comprensivi di sanzioni ed accessori.
Nell’intervenuta declaratoria di inammissibilità dell’appello, Pajiar S.a.S. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado nei termini di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, affidato a sei motivi.
Resisteva con controricorso il Comune di Pescara che depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia datato 28 febbraio 2019 della società ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29/07/2014 n. 17187).
La rinuncia non risulta notificata alla controparte essendo allegato all’atto abdicativo la sola ricevuta di spedizione dell’inoltro a mezzo del servizio postale.
Sull’indicato estremo può pertanto trovare applicazione il distinto corollario per il quale, là dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390 c.p.c., comma 3, essa non è capace di produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da Pajar Sas di P.D. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore del Comune di Pescara in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019