LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15841/2014 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2, presso lo studio dell’avvocato Cantoni Giovanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Mainetti Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 201/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/04/2019 dal Cons. Dott. AMATORE ROBERTO.
RILEVATO
che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo riguardate la procedura di amministrazione straordinaria Alitalia – Linee aeree italiane S.P.A., sulla domanda di insinuazione al passivo, in via privilegiata, del credito lavoristico azionato dalla dipendente Z.A., in riferimento a pretese differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori – ha confermato il provvedimento di ammissione parziale del credito già adottato dal g.d., respingendo, pertanto, l’opposizione della lavoratrice per il maggior credito del quale reclamava l’ammissione al passivo.
Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla dimostrazione dello svolgimento, in modo pieno ed autonomo, delle mansioni superiori reclamate, inquadrabili nel livello contrattuale 2/A del c.c.n.l. di categoria, per il periodo di riferimento compreso tra il mese di agosto 2003 ed il mese di gennaio 2008. Il tribunale ha osservato che le prove testimoniali indotte dalla parte ricorrente si erano limitate a descrivere sommariamente le mansioni svolte dalla lavoratrice, senza tuttavia descriverne il contenuto in relazione a quei profili di responsabilità, autonomia decisionale e facoltà di iniziativa, solo in presenza delle quali era possibile riconoscere il superiore inquadramento in relazione a quanto descritto dalla declaratoria contrattuale all’art. 11 del sopra richiamato contratto collettivo.
2. Il decreto, pubblicato il 7 maggio 2014, è stato impugnato da Z.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Alitalia – Linee aeree italiane S.P.A., in amministrazione straordinaria, ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per la decisione – si duole della mancata considerazione della circostanza fattuale, dibattuta tra le parti, relativa allo svolgimento, già dal mese di agosto 2003, delle medesime mansioni poi riconosciute dalla parte datoriale, solo a far data dal 1.1.2008, come inquadrabili nel reclamato profilo contrattuale, descritto come 2/A dalla declaratoria contrattuale di settore.
2. Con un secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del c.c.n.l. applicabile, in relazione all’art. 2103 c.c.. Si sostiene che il tribunale, errando nell’interpretazione della norma contrattuale, non avrebbe riconosciuto, ai fini retributivi richiesti, lo svolgimento delle predette mansioni superiori, nonostante le prove avessero ampliamente dimostrato tale allegazione difensiva.
3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi sempre dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, in riferimento alla mancata applicazione del rito lavoristico.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 Già il primo motivo, per come formulato, è inammissibile.
In ordine al contenuto della doglianza, giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018).
Ciò posto, osserva la Corte come il tribunale ricorso abbia fornito un adeguato apparato argomentativo per giustificare le reiezione della domanda di insinuazione al passivo per il maggior credito lavoristico reclamato, evidenziando il mancato assolvimento da parte della lavoratrice dell’onere probatorio sulla stessa (indiscutibilmente) incombente per la dimostrazione dello svolgimento delle reclamate mansioni superiori, e ciò con una valutazione in fatto che non è censurabile in questo giudizio di legittimità.
Va anche aggiunto che il denunziato profilo di “omesso esame”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è stato neanche presentato dalla parte ricorrente come fatto decisivo, posto che, al contrario, risulta evidente che il successivo riconoscimento delle mansioni superiori da parte del datore di lavoro a far data dal 1.1.2008 non possa valere (almeno, per come prospettato dalla ricorrente) come un implicito riconoscimento ed ammissione del diritto all’inquadramento superiore anche per il periodo immediatamente precedente. Del resto, qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un “fatto decisivo” (ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie), la relativa doglianza deve ritenersi irrimediabilmente inammissibile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015).
4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
E’ utile ricordare che – secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte – il giudice di legittimità, nel caso sia stata denunciata la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 27, può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l’indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg. e non sulla base degli artt. 12 e 14 preleggi; ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007 Sez. L, Sentenza n. 1582 del 24 /01/2008).
Ciò posto, osserva subito la Corte come dalla lettura della doglianza della ricorrente emerga chiaramente che quest’ultima non abbia in alcun modo indicato quali degli indici ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 c.c. e segg., siano stati in concreto violati dalla decisione impugnata, rendendo in tal modo la relativa censura inammissibile.
Le restanti doglianze sollevate nel secondo motivo di ricorso tentano, ancora una volta, di sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori per rivisitare il contenuto di merito della decisione.
3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Sul punto occorre richiamare i consolidati principi già espressi da questa Corte secondo i quali il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 98, è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19596 del 30/09/2016; Sez. 1, Sentenza n. 11856 del 19/05/2006).
Ciò posto, va osservato come, nel caso di specie, la parte ricorrente, denunciando peraltro genericamente la surriferita violazione di legge, non si sia confrontato con la giurisprudenza espressa da questa Corte sul punto qui in esame nè ha tanto meno indicato ragioni per superare l’orientamento esegetico da ultimo menzionato.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, complessivamente liquidate in Euro 1.800 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019