Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13930 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17588/2014 proposto da:

Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante, rappresentata e difesa dagli avvocati Cimetti Maurizio e Parente Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Tirrenia di Navigazione S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6, presso lo studio dell’avvocato Cappiello Raffaele, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 238/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/04/2019 dal Cons. Dott. AMATORE ROBERTO.

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda di opposizione allo stato passivo avanzata da EQUITALIA NORD s.p.a. nei confronti di TIRRENIA DI NAVIGAZIONE s.p.a. in amministrazione straordinaria, in relazione ad una domanda di insinuazione al passivo per Euro 8.819.145,31 oggetto di diniego da parte del g.d. – ha confermato quest’ultimo provvedimento, rigettando, pertanto, la predetta opposizione. Il tribunale ha ritenuto, in conseguenza della natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo e dei termini decadenziali disposti dalla L. Fall., art. 99, tardiva la produzione documentale attestante l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale del credito previdenziale oggetto della domanda di rimborso e, dunque, prescritto il credito indicato nella domanda di insinuazione al passivo. Il tribunale ha ritenuto che era, comunque, maturata la decadenza prevista dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, in riferimento al termine di iscrizione a ruolo del credito previdenziale.

2. Il decreto, pubblicato il 28 maggio 2014, è stato impugnato da EQUITALIA NORD s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la TIRRENIA DI NAVIGAZIONE s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso rilievo dell’estinzione ope legis del giudizio con violazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 355 e 356. Osserva la parte ricorrente che i crediti oggetto di domanda di insinuazione al passivo nascevano dal diritto dello Stato ad ottenere il rimborso degli sgravi contributivi goduti, nel lasso temporale 29 marzo 1995-30 novembre 1997, dai datori di lavoro nei territori di Venezia e Chioggia, sulla base della normativa agevolativa stabilita nei D.L. n. 96 del 1995 e D.L. n. 669 del 1996, sgravi che la Commissione Europea con decisione del 25 novembre 1999 aveva ritenuto illegittimi in quanto integranti aiuti di stato, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato CE (decisione quest’ultima che era stata confermata, prima, dal Tribunale di primo grado delle Comunità Europee e, successivamente, con sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 2011, C-71/09). Ricorda ancora il ricorrente che, sulla scorta delle decisioni della giurisprudenza Europea e della comunicazione del 13 marzo 2012 della Commissione, lo Stato italiano aveva adottato, con la legge di stabilità del 2013 (I. n. 228/2012), disposizioni per il rimborso dei predetti sgravi e, in particolare, all’art. 1, i commi 355 e 356. Più precisamente il comma 355 dispone che “I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 351 emessi dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli…” ed il comma 356 statuisce che “I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero di aiuti di cui al comma 351 si estinguono di diritto. L’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti”. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto quest’ultimo si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l’estinzione del giudizio.

La parte ricorrente propone, inoltre, i seguenti motivi, condizionatamente al mancato accoglimento della prima censura.

2. Con un secondo motivo si articola vizio di nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99 e dell’art. 111 Cost.. Osserva ancora la parte ricorrente, in riferimento alla dichiarata tardività della produzione documentale (attestante l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale), che l’amministrazione straordinaria, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, si era limitata ad una generica contestazione dell’esistenza del contenzioso allegato da parte del concessionario alla riscossione per dimostrare la sospensione delle cartelle di pagamento e che, in precedenza ed in sede di giudizio di verifica, il commissario straordinario aveva sollevato esclusivamente l’eccezione di prescrizione per mancanza di atti interruttivi. Ne consegue – secondo il ragionamento della difesa della ricorrente – che la questione della sospensione del termine di prescrizione in pendenza di giudizio doveva considerarsi sorta solo a seguito della costituzione in giudizio dell’amministrazione straordinaria (la quale aveva inspiegabilmente negato la pendenza dei predetti giudizi) e che, pertanto, il termine preclusivo dettato dalla L. Fall., art. 99, doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a quelle domande ed eccezioni che siano state sollevate dal curatore in sede di verifica dello stato passivo e non quelle nuove che siano state sollevate dal curatore ovvero dal commissario (come avvenuto nel caso di specie) solo con la costituzione nel procedimento di opposizione allo stato passivo.

3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, nonchè dell’art. 15 del Regolamento CE n. 659/99, in riferimento all’applicazione del termine quinquennale della prescrizione anzichè quello decennale, trattandosi di aiuti di stato i crediti del cui rimborso si chiedeva l’insinuazione al passivo.

4. Con un quarto motivo si articola vizio di violazione degli artt. 2935,2943 e 2946 c.c., sempre in relazione al termine di prescrizione che doveva comunque essere decennale in virtù della definitività del credito portato nelle cartelle di pagamento non opposte.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non trovando applicazione la norma da ultimo indicata al caso di specie, stante la natura di aiuto di stato e non già di credito previdenziale oggetto di omissione contributiva.

6. Con il sesto ed ultimo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36,per la medesima ragione declinata nel motivo precedente.

7. Il ricorso è infondato.

8.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di censura in ragione dell’unitarietà della soluzione qui prospettata in relazione ai profili di doglianza prospettati dalla ricorrente. Sul punto risulta utile ricordare che nel giudizio di cassazione deve ritenersi preclusa la possibilità di prospettare per la prima volta questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d’ufficio, mentre deve ritenersi consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quando questi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito, onde, per essi, non risultino necessari nuovi accertamenti). Resta preclusa, pertanto, la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, prospettando, per l’effetto, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle pregresse fasi processuali, e ciò anche nel caso in cui le questioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioni in senso proprio ma consistano, invece, in mere contestazioni difensive del convenuto, involgenti pur sempre, peraltro, accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito perchè non richiestone (Sez. L, Sentenza n. 11792 del 02/08/2003).

Nel giudizio di legittimità non integra, dunque, una inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente indichi quale sia, a suo avviso, la disciplina giuridica applicabile al rapporto, qualora siffatta deduzione non comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto. Ciò posto osserva la Corte come, in realtà, la parte ricorrente (già opponente nel precedente giudizio di opposizione allo stato passivo) abbia posto, per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità, la questione della natura di aiuti di stato degli sgravi contributivi oggetto della richiesta di rimborso da parte dell’istituto previdenziale, questione che richiederebbe tuttavia un accertamento in fatto, che non è ammissibile in questo giudizio e che, qualora avesse esito positivo, porterebbe all’accertamento di ulteriori conseguenze giuridiche, anche in punto di decorrenza del termine di prescrizione.

Ma la doglianza presente un ulteriore (ed altrettanto insuperabile ed assorbente) profilo di inammissibilità.

Sul punto va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte ed in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14848 del 16/11/2000).

Orbene, tale allegazione è stata completamente omessa da parte del ricorrente e dunque la doglianza si presenta inammissibile, anche e in via assorbente, per carenza del requisito di autosufficienza. Ed infatti, la parte ricorrente non ha in alcun modo chiarito se, nella specie, l’opposizione attenga proprio al recupero di quegli aiuti di Stato per il cui conseguimento è intervenuta la normativa sopra richiamata.

8.2 Il secondo motivo presenta profili di inammissibililità e di infondatezza. La parte ricorrente deduce, a fondamento della censura, che la circostanza dei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali doveva ritenersi pacifica e non contestabile posto che la procedura di amministrazione straordinaria era parte dei predetti giudizi, senza tuttavia richiamare e trascrivere i passaggi della documentazione da cui emergerebbe tale asserzione.

Il motivo non obbedisce, dunque, al requisito di autosufficienza.

Ma anche la censura mossa alla dichiarata tardività, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, della produzione documentale asseritamente comprovante l’esistenza di atti interruttivi non coglie nel segno, atteso che la difesa dell’amministrazione straordinaria si è limitata, in sede di costituzione in giudizio, a rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio, che incombeva su Equitalia, relativo alla dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione, che era stata, peraltro, la ragione fondante del diniego di ammissione al passivo da parte del g.d.. Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la difesa dell’amministrazione straordinaria non ha sollevato alcuna eccezione nuova cui avrebbe avuto diritto – sempre secondo la tesi della ricorrente – di replicare proprio attraverso la produzione documentale ritenuta tardiva dal Tribunale di Roma.

Del resto, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui – nel giudizio di opposizione allo stato passivo, disciplinato dalla L. Fall., art. 99 – la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5596 del 06/03/2017;Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 14/12 /2015; Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013).

7.3 Il quarto motivo è infondato.

Invero, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Sez. 6, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, complessivamente liquidate in Euro 16.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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