Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13935 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 29890-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.N., elettivamente domiciliato presso l’avv. LEOPOLDO PAPA, dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6658/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

D.G.N. convenne innanzi al Tribunale di Roma Poste Italiane s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Euro 6534,04 per aver consentito ad un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario di incassare un assegno di traenza emesso in suo favore da Banca Intesa S.Paolo s.p.a.;

il Tribunale accolse la domanda, condannando la parte convenuta a pagare la somma di Euro 6534,00 osservando che la banca convenuta non aveva fornito la prova liberatoria, ex art. 1218 c.c., per non aver diligentemente proceduto all’identificazione del prenditore del titolo contraffatto nell’indicazione del nome del legittimo beneficario;

con sentenza del 19.10.2017, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta da Poste Italiane s.p.a., e nell’accogliere parzialmente l’appello incidentale del D.G., condannò l’appellante principale al pagamento della somma di Euro 6534,04 oltre agli interessi legali;

Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

con il primo motivo è denunziata violazione dell’art. 43 legge ass., non avendo la Corte d’appello valutato correttamente la condotta diligente della banca negoziatrice nel pagare l’assegno, che non presentava evidenti segni di contraffazione, senza tener conto altresì del fatto che la sola trattaria era a conoscenza dei dati anagrafici del beneficiario;

con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., non avendo la Corte d’appello correttamente valutato il grado di diligenza di Poste Italiane s.p.a. nel pagare l’assegno, in quanto i documenti di riconoscimento del prenditore e il titolo non presentavano evidenti segni di alterazione;

preliminarmente, è infondata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, in quanto il D.G. non ha depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata- che assume aver eseguito con pec-, come era suo onere, considerato che la parte ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non è stata invece notificata, nè la stessa risulta depositata nel fascicolo di parte;

la seconda eccezione d’inammissibilità del ricorso è parimenti infondata, poichè la ricorrente non ha l’onere di proporre il ricorso anche nei confronti della banca Intesa S. Paolo s.p.a., non sussistendo alcun litisconsorzio necessario tra Poste Italiane s.p.a. e la suddetta banca, che fu chiamata in causa, nel giudizio di primo grado, dalla prima in quanto indicata quale unica responsabile dell’illegittimo pagamento del titolo a soggetto non legittimato;

premesso ciò, il collegio ritiene che la causa sia da rimettere alla pubblica udienza in ordine alla questione relativa all’ambito della diligenza che deve connotare la condotta della banca (o Istituto) che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell’art. 1176 c.c., comma 2, nella sua accezione di “clausola aperta” integratrice del contenuto contrattuale.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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