LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2503-2018 proposto da:
O.D., O.R., C.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARTOLOMEO MARLIANO N. 44, presso lo studio dell’avvocato MICAELA CORSO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE NICOSIA;
– ricorrenti –
contro
P.A., P.G. E FONDO DI ROTAZIONE PER LE VITTIME DEI REATI DI STAMPO MAFIOSO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1176/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. C.M.A., O.R. e O.D. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di P.A. e G., e del Fondo di Rotazione per le Vittime di reati di stampo mafioso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore presso il Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 1176 del 22.5.2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catania, depositata il 19.6.2017, con la quale la corte territoriale aumentava solo in parte il risarcimento dovuto loro per la morte per errore in un agguato mafioso del fratello e figlio dei ricorrenti, O.S., per mano dei controricorrenti.
2.1 ricorrenti propongono due motivi di ricorso, con i quali deducono la violazione dell’art. 1226 c.c., sulla valutazione equitativa del danno, e l’omessa motivazione su un punto decisivo, costituito della domanda di adeguare la misura del risarcimento, date le caratteristiche del fatto, ai valori massimi tabellari.
3.Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso, sulla base di queste osservazioni: manca una motivazione al minimo costituzionale, sulla personalizzazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti di una vittima di mafia: in particolare, nessuna considerazione vi è in relazione ai rapporti parentali e di affezione con la vittima, alla convivenza, alla estraneità della vittima al contesto mafioso in cui rimase per errore vittima di un omicidio.
4. Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati ai ricorrenti. Inammissibile il ricorso del Ministero, depositato dopo l’adunanza.
5. Nel corso dell’adunanza fissata per l’esame del ricorso si è rilevato però che il ricorso stesso risultava notificato agli intimati P., che non hanno finora svolto attività processuale in questa sede, presso il Servizio centrale di protezione in Roma, essendo gli stessi attualmente sottoposti a programma di protezione.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 15689 del 15 giugno del 2018 è stato rimesso al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità della assegnazione alle Sezioni Unite, l’esame della questione di massima di particolare importanza relativa al problema del coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 137 ss. c.p.c., in tema di notificazione degli atti del processo civile con la norma speciale, valevole per i testimoni e i collaboratori di giustizia ammessi ad un programma speciale di protezione, contenuta nel D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 12, comma 3 bis, che prevede la domiciliazione legale di tali persone presso la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misura di protezione.
Essendo stata la questione effettivamente assegnata all’esame delle Sezioni Unite, appare opportuno attendere la decisione delle Sezioni unite prima di esaminare il presente ricorso.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo della sesta Sezione in attesa della decisione delle Sezioni unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019