LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8287-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– ricorrente –
contro
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO CAPUOZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7341/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 7341/2017 aveva rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Napoli aveva condannato l’Istituto a pagare a G.C. la differenza spettante a titolo di tre mensilità ed accessori di legge da parte del Fondo di garanzia gestito dall’Inps per effetto del fallimento del datore di lavoro.
La corte territoriale, ritenendo la natura previdenziale del credito in questione aveva ritenuto di applicare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di prescrizione annuale fissato per ottenere dal fondo di garanzia il pagamento dei tre mesi di retribuzione era interrotto dalla domanda amministrativa e dal procedimento ad essa conseguente, sicchè, nel caso di specie, avendo il G. presentato la domanda di liquidazione delle tre mensilità in data 13.12.2004, il successivo ricorso monitorio presentato il 7 luglio 2006 era tempestivo, in ragione dell’anno e del termine aggiuntivo di 300 giorni utile alla fase amministrativa.
Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso il G. eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza, notificata, se pur in forma esecutiva, all’Inps.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
L’Inps depositava successiva memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1) -Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, della L. n. 533 del 1973, ART. 7 e della L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5 e art. 6, per aver la corte territoriale, erroneamente applicato il termine di prescrizione inerente la domanda di liquidazione del credito relativo agli ultimi tre mesi anche all’ipotesi di riliquidazione perchè non interamente soddisfatto il credito.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda amministrativa presentata dal G. in data 13.12.2004, diretta alla ri-liquidazione del credito, costituisse il termine a quo da cui far decorrere la prescrizione annuale con riferimento al credito residuo; era quindi da considerarsi tempestivo il ricorso monitorio proposto il 7 luglio 2006, anche considerando i 300 giorni della fase amministrativa.
Rileva l’Istituto che la sola domanda utile ai fini della prestazione in questione era quella del 2004, diretta alla originaria liquidazione delle tre mensilità; per la richiesta delle differenze non era prevista alcuna domanda amministrativa, sicchè, al momento del ricorso monitorio, proposto per le differenze retributive, il credito si era già prescritto.
Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “La natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS comporta l’applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali, tra cui l’onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, senza che rilevi il termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, per l’esame della domanda da parte dell’Istituto” (Cass.n. 27465/2017).
Posto il principio con riferimento alla ipotesi della liquidazione delle suddette mensilità, deve valutarsi se, con riferimento alla ri-liquidazione delle sole differenze asseritamente dovute (la somma pagata dall’Inps a titolo di tre mensilità era stata inferiore a quella richiesta dal lavoratore), sia sempre presente l’onere di presentazione della domanda amministrativa.
Attesa la valenza nomofilattica di tale decisione, la causa deve essere rimessa alla IV sezione per la pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione alla pubblica udienza, come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019