Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13947 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23275-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, VIA NOMENTANA 133, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SALIMBENI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO MAIOLICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL MINISTERO;

– intimati –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2425/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da P.L. avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la quale aveva accolto la domanda dello stesso rivolta ad ottenere il ripristino dell’indennità di accompagnamento, revocatagli in via amministrativa;

la Corte territoriale ha accertato che l’interessata non aveva sollecitato in via amministrativa una nuova verifica dei requisiti sanitari finalizzata all’eventuale ripristino del beneficio assistenziale, ma si era limitata ad introdurre il ricorso in via giudiziaria;

ha ritenuto, pertanto, che la richiesta di ripristino della prestazione revocata comporta, per l’assistito, la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, e che la mancata presentazione della domanda in sede amministrativa determina, in ogni stato e grado del giudizio (con il solo limite del giudicato) l’improponibilità della domanda giudiziale, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione;

avverso tale decisione ricorre per cassazione P.L. sulla base di due motivi; l’Inps, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Direzione Provinciale del Ministero restano intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 42 – Disposizioni in materia di invalidità civile – (testo coordinato del D.L. n. 269 del 2003 e art. 38 Cost.); la sentenza gravata sarebbe errata per violazione dell’art. 42 citato, il quale prevede espressamente la possibilità di impugnare il provvedimento di revoca del beneficio per carenza del requisito sanitario in sede giudiziaria, entro sei mesi dalla comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione o falsa applicazione della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica); prospetta l’erroneità della pronuncia gravata per contrasto con la norma richiamata in epigrafe, la quale prevede espressamente la possibilità di ricorrere al giudice ordinario, avverso il verbale di visita medica di revisione d’invalidità civile redatto dalla Commissione medica dell’Asl al fine della fruizione dei benefici economici dell’indennità di accompagnamento;

la Corte territoriale, nel ritenere che, in caso di revoca del beneficio, il ripristino della prestazione assistenziale comporti per l’assistito la necessità d’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, ha dato concreta attuazione al principio di diritto affermato con le sentenze Cass. n. 6590 del 2014 e Cass. n. 4254/2009;

il Collegio ritiene che l’odierno ricorso induca a rimeditare sulla necessità dell’instaurazione di una nuova domanda amministrativa, anche con riferimento alle conseguenze dell’eventuale perdita del diritto pregresso in caso di esito positivo del (nuovo) accertamento in sede amministrativa;

di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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