Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13948 del 22/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24313-2017 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la fondatezza dell’eccezione di violazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps sollevata da Equitalia Sud s.p.a. nel giudizio avente ad oggetto la mancata notifica a A.C. di cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali;

la Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che, essendo stata eccepita anche la prescrizione delle cartelle, il Tribunale di Locri in prime cure avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’Inps, legittimato passivo per le questioni inerenti il merito, essendo Equitalia legittimata per le sole questioni relative al procedimento;

la cassazione della sentenza è domandata da A.C. sulla base di due motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria; Equitalia Sud s.p.a. resiste con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19”;

la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui dichiara la nullità del procedimento di primo grado in ragione dell’omessa chiamata in giudizio dell’ente impositore adducendo la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19; trae la conferma dell’inesistenza del vincolo di solidarietà tra ente impositore e agente della riscossione dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, che disciplina le ipotesi di perdita del diritto al discarico del ruolo per cause imputabili al Concessionario, il che confermerebbe le distinte funzioni dei due soggetti coinvolti;

con il secondo motivo di ricorso, formulato ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, e art. 420 c.p.c., comma 9”; la censura ritiene che avrebbe errato la sentenza gravata nell’accogliere un’eccezione rispetto alla quale il resistente era definitivamente decaduto per essersi costituito tardivamente;

in base all’ordinanza interlocutoria Cass. n. 24886 del 2018, la questione oggetto del presente giudizio è stata giudicata di valenza nomofilattica, sia perchè implica un raffronto, con conseguente giudizio di prevalenza, tra le norme sopra indicate (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39), sia per l’incerta qualificazione della domanda, in ipotesi riconducibile, in via alternativa, a un’azione di accertamento negativo del credito previdenziale (in tal senso Cass. 5886/2018) o, stante la dedotta omessa notifica della cartella richiamata nell’estratto di ruolo, a un procedimento esecutivo viziato, derivandone differenti conseguenze in ordine alla legittimazione a contraddire del concessionario;

di conseguenza, si ravvisa le necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472