LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20795/2017 R.G. proposto da:
BNP Parisbas Leasing Solutions S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri e Pier Giorgio Rebecchi, con domicilio eletto in Roma, Via Bruno Buozzi, n. 99, presso lo studio dell’Avv. Stefania Rinaldi;
– ricorrente –
contro
Moa Charter S.r.l., e Fallimento ***** S.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo D’Avino, con domicilio eletto in *****, presso lo studio dell’Avv. Alberto D’Auria;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 1556/2017, pubblicata il 31 luglio 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Lorenzo Barbieri;
udito l’Avvocato Paolo D’Avino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con contratto del 25 settembre 2006 Fortis Lease S.p.A. (ora BNP Parisbas Leasing Solutions S.p.A.) concesse in locazione finanziaria alla Moa Charter S.r.l., per la durata di otto anni, una imbarcazione da diporto a motore, modello Rizzardi, verso il corrispettivo di Euro 2.038.371,70, oltre Iva, da corrispondersi a mezzo canoni mensili di pari importo, con opzione finale d’acquisto con il pagamento dell’importo di Euro 1.700. ***** S.p.A. si rese garante, per fideiussione, degli obblighi assunti dall’utilizzatrice.
Dopo circa tre anni, avendo Moa Charter omesso il pagamento di alcuni canoni, la concedente si avvalse della facoltà di risolvere il contratto e ottenne dal Tribunale di Treviso l’emissione di decreto ingiuntivo (n. 3454/09 del 10/11/2009) nei confronti dell’utilizzatrice e della sua garante per il pagamento del complessivo importo di Euro 1.567.117,82.
In parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalle ingiunte il tribunale detrasse dall’importo ingiunto il valore dell’imbarcazione stimato dal c.t.u. in Euro 589.159, vi sommò quello di Euro 8.626 per interventi di sistemazione e riparazione, e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, condannò le opponenti in solido al pagamento della somma residua di Euro 986.584,82, oltre interessi di mora.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello interposto dalle soccombenti e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, “operata la compensazione con i debiti per l’equo compenso dell’uso e per il risarcimento dei danni”, ha condannato BNP Parisbas Leasing Solutions S.p.A. a restituire a Moa Charter S.r.l. le rate pagate e quantificate in Euro 648.242,18, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ha infatti ritenuto che la clausola contrattuale, pedissequamente applicata dal primo giudice, che prevedeva in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore l’obbligo in capo a quest’ultimo di versare alla concedente, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari ai canoni a scadere fino al termine della locazione finanziaria, detratta la somma derivante dalla vendita o dal reimpiego in leasing del bene, contrastasse con la disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 c.c., in tema di vendita con riserva della proprietà, analogicamente applicabile alla fattispecie stante la qualificabilità del contratto, nella specie, come leasing traslativo.
3. Avverso tale sentenza BNP Parisbas Leasing Solutions S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono le intimate, depositando controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1526 c.c..
In tale direzione sono svolti tre distinti argomenti.
1.1. Con il primo si contesta la possibilità, postulata in sentenza, di distinguere tra leasing finanziario e leasing traslativo e quella conseguente di sussumere il rapporto intercorso nella seconda figura contrattuale, implicante le avversate regole in punto di effetti della risoluzione per inadempimento.
Si sostiene infatti che tale approccio qualificatorio non sarebbe più consentito alla luce della L. Fall., nuovo art. 72-quaterche, dedicando allo scioglimento del curatore dal contratto di leasing finanziario una disciplina specifica, diversa da quella relativa allo scioglimento del contratto di vendita con riserva di proprietà (art. 73), ed eliminando l’originario riferimento testuale, contenuto nel comma 4, al contratto di locazione finanziaria “a carattere traslativo”, imporrebbe – secondo la ricorrente – l’abbandono della suddetta tradizionale distinzione.
Ne deriva – si afferma in ricorso – che, non risultando più applicabile alla fattispecie l’art. 1526 c.c., in tema di vendita con riserva di proprietà, e dovendo piuttosto farsi riferimento, quanto agli effetti della risoluzione per inadempimento, alla disciplina generale dettata dall’art. 1458 c.c., l’utilizzatrice inadempiente non può pretendere la restituzione dei canoni corrisposti, nè può essere esonerata dall’obbligo del pagamento dei canoni a scadere, in linea capitale.
Indicazioni convergenti – si aggiunge – debbono in tal senso trarsi anche dall’approvazione del disegno di L. n. 2085-B (c.d. D.D.L. Concorrenza) (L. 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 189 del 14-08-2017 ed entrata in vigore il 29/8/2017, n. d.r.), i cui artt. 136 – 138 (recte: art. 1, commi 136 – 138) dettano una disciplina della locazione finanziaria del tutto corrispondente a quella prevista nel contratto stipulato tra le parti.
1.2. Una seconda censura è diretta a contestare – pur prescindendo da detti indici normativi e ragionando pertanto secondo la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo – la qualificazione del contratto operata, nel secondo senso, dalla Corte territoriale.
Si sostiene che verso l’opposta qualificazione avrebbe dovuto condurre (la considerazione de):
– la funzione di intermediazione svolta dalla concedente, limitatasi ad acquistare il bene indicato dalla utilizzatrice;
– il carattere strumentale del bene all’esercizio dell’attività, da quest’ultima svolta, di noleggio a terzi di imbarcazioni;
– l’interesse della concedente a realizzare un impiego remunerativo di capitale finanziario e, per converso, quello dell’utilizzatrice ad ottenere non già la proprietà immediata del bene bensì la disponibilità dello stesso per le proprie esigenze;
– il piano di ammortamento concordato, finalizzato alla restituzione da parte dell’utilizzatrice dell’importo del capitale investito dalla concedente, maggiorato dell’utile dell’impresa di leasing e delle spese dell’operazione;
– il valore residuo che, al termine degli otto anni di durata del contratto, avrebbe avuto l’imbarcazione, di gran lunga inferiore a quello iniziale, attesa la rapida obsolescenza del bene, dimostrato anche dal fatto che è stato possibile venderlo ad appena un quinto del prezzo iniziale (benchè per quattro anni l’imbarcazione non fosse stata utilizzata, con conseguente minimo impatto in termini di usura);
– il mantenimento della proprietà in capo alla concedente, con funzione di garanzia del puntuale pagamento dei canoni di locazione da parte dell’utilizzatrice.
1.3. Con una terza censura si deduce infine che, anche a seguire la prospettiva qualificatoria accolta dalla Corte d’appello, questa ha erroneamente applicato l’art. 1526 c.c., avendo riconosciuto alla concedente a titolo di equo compenso una somma (pari a Euro 100.000) inidonea a coprire, secondo la funzione ad esso attribuita per costante interpretazione giurisprudenziale: la remunerazione del godimento del bene; il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo; il logoramento per l’uso.
Trattandosi di valutazione complessa la stessa non avrebbe potuto essere svolta secondo mero criterio equitativo (e sulla base della sola inconferente stima peritale del valore di vendita del cespite), ma avrebbe dovuto essere affidata ad una apposita consulenza tecnica che tenesse conto del valore locativo del bene e di molti altri parametri.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della richiesta di risarcimento danni da essa formulata, omettendo conseguentemente di liquidare alcuna somma a tale titolo, malgrado quanto previsto dall’art. 1526 c.c..
3. Il primo motivo è inammissibile in ciascuna delle tre censure, distinte ancorchè connesse, nelle quali esso si articola.
3.1. Lo è anzitutto, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, là dove postula (con la prima censura), in contrasto con pacifico indirizzo giurisprudenziale (per disattendere il quale non si offrono elementi che non siano già stati considerati), l’esistenza di dati normativi che osterebbero alla qualificazione del rapporto in termini di leasing traslativo e alla conseguente applicazione analogica, quanto agli effetti della risoluzione per inadempimento, della disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in tema di vendita con riserva di proprietà.
Questa Corte ha invero avuto più volte occasione di chiarire, al riguardo, già diversi anni prima della proposizione del ricorso in esame, che la L. Fall., nuovo art. 72-quater (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), introdotto dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 59 non riverbera alcun effetto sull’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (per il quale si rimanda a Cass. Sez. U. 07/01/1993, n. 65; ma si veda già, in precedenza, Cass. 13/12/1989, n. 5573; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 27/09/2011, n. 19732; 10/09/2010 n. 19287; 08/01/2010 n. 73) che, nel caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo, afferma l’applicabilità “in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c.”.
Si è infatti osservato che:
– in primo luogo, pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie; in realtà così non è, perchè proprio la presenza dell’art. 1526 c.c. (che è norma generale rispetto all’art. 72-quater cit.) rende impensabile il ricorso all’analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell’ordinamento;
– in secondo luogo, anche ad ammettere che nell’ordinamento vi fosse una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l’applicazione analogica della L. Fall., art. 72-quater; tale norma, infatti, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (art. 1453 c.c.), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore; la norma fallimentare è dunque destinata a disciplinare una fattispecie concreta del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale (ovvero la risoluzione per inadempimento); pertanto, mancando la eadem ratio, non è consentito all’interprete il ricorso all’interpretazione analogica;
– in terzo luogo, la tesi sostenuta dalla ricorrente prova troppo: la L. Fall., art. 72-quater, infatti, stabilisce che alle somme già riscosse dal concedente “si applica la L. Fall., art. 67, comma 3”: vale a dire che non possono essere travolte dall’azione revocatoria fallimentare; L. Fall., art. 67, comma 3, tuttavia, è norma che sancisce la irrevocabilità di vari e molteplici atti e contratti, non solo di godimento come il leasing, ma anche di scambio come la vendita, ivi compresa quella con riserva di proprietà; pertanto, a seguire la tesi invocata dalla ricorrente, si dovrebbe di necessità ammettere che anche la risoluzione per inadempimento di uno qualsiasi dei contratti indicati dalla L. Fall., art. 67, comma 3, non avrebbe effetti retroattivi, perchè anche per essi in caso di fallimento del solvens “si applica la L. Fall., art. 67, comma 3”: l’evidente insostenibilità di tale conseguenza rende palese la fallacia della premessa (così Cass. 29/04/2015, n. 8687; ma v. già in tal senso Cass. 14/01/2011, n. 11293).
Nello stesso senso si è successivamente pronunciata Cass. 09/02/2016, n. 2538, che ha così precisato i limiti, anche intertemporali, di operatività della citata norma fallimentare: “se il contratto di leasing è pendente al momento dell’apertura del concorso ed il curatore esercita la facoltà di scioglimento (in alternativa al subentro) la determinazione del credito del concedente è regolata dalla L. Fall., art. 72-quater, commi 2 e 3; norma che non tiene più conto – ai fini endoconcorsuali – della distinzione consolidata tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento…. Se invece il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di quest’ultimo…, la norma che viene in rilievo non è l’art. 72-quater, che presuppone la pendenza del contratto, bensì l’art. 72, comma 2, che, recependo l’orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, sancisce l’opponibilità alla massa dell’azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento…. In questo caso, infatti, conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., comma 1, o ex art. 1526 c.c., ferma la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie”; nello stesso senso v. poi Cass. 13/02/2017, n. 3750; 07/09/2017, n. 20890; 15/09/2017, n. 21476; 13/09/2018, n. 22276, Cass. 18/06/2018, n. 15975; 13/11/2018, n. 29020).
3.2. Inconferente, e anzi idoneo solo ad avvalorare la ricostruzione avversata, è poi il riferimento alla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140.
Se è vero che con tale disposizione il legislatore ha dettato una completa disciplina dell’inadempimento dell’utilizzatore, stabilendo un criterio legale di predeterminazione della gravità dell’inadempimento, e riequilibrando gli effetti restitutori della risoluzione, con ciò eliminando in radice il presupposto (lacuna normativa) per un’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., è pur vero che tale norma – anche a ipotizzarne problematicamente una natura interpretativa di precedenti interventi settoriali (quali quello rappresentato dalla L. Fall., art. 72-quater e quello operato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 78, in tema di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale) – non è applicabile retroattivamente a rapporti già esauriti, quale quello per cui è causa, in quanto riferiti a contratti non solo conclusi ma anche risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3.3. E’ altresì manifestamente infondata la seconda censura con la quale si contesta, come detto, la qualificazione del contratto in termini di leasing traslativo.
Sul punto la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del criterio discretivo al riguardo costantemente indicato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell’utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorchè l’insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione (v. ex multis Cass. 17/12/1997, n. 12790; 07/02/2001, n. 1715).
In piena coerenza con tale criterio la Corte d’appello ha qualificato il contratto nei termini che s’è detto, rilevando che “il valore convenuto per l’opzione è di Euro 1.700, pari allo 0,1% del valore di un bene valutato in contratto Euro 1.700.000, Iva esclusa, sicchè tale enorme sproporzione induce a ritenere che le rate fossero previste non come contropartita del godimento, ma come anticipo frazionato del prezzo per il suo acquisto”.
Le contestazioni sul punto mosse dalla ricorrente, per contro, oltre a non misurarsi con il citato principio consolidato nella giurisprudenza e, correlativamente, a non precisare quale sia l’affermazione di principio o la regola di giudizio in concreto applicata difforme dalle citate coordinate, mirano in sostanza a sollecitare inammissibilmente una nuova valutazione di merito, sottoponendo all’esame della Corte circostanze che, oltre a non apparire dirimenti in relazione al detto principio, non emergono comunque dalla sentenza impugnata e sollecitano una nuova e diversa ricognizione del fatto, inammissibile in questa sede.
3.4. Non diversa valutazione occorre esprimere con riferimento alla terza censura, che investe la liquidazione, ritenuta insufficiente, dell’equo compenso.
Anche sul punto la Corte d’appello si è conformata all’indirizzo costantemente seguito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall’art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il diritto all’equo compenso spettante all’utilizzatore per l’uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, non includendo, invece, nè il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, nè il mancato guadagno (così, da ultimo, Cass. 13/11/2018, n. 29020; v. conf. Cass. 08/01/2010, n. 73; nello stesso senso già Cass. 28/08/2007, n. 18195; 13/01/2005, n. 574; nonchè Cass. 24/06/2002, n. 9161, che si pone come leading case di tale indirizzo).
Nella specie, la contestata liquidazione appare invero operata tenendo conto di tali parametri, essendo stata essa esplicitamente motivata “sulla base delle evidenze rilevabili dalla c.t.u. in atti che non ha riscontrato danni importanti al natante (l’ausiliare ha quantificato il costo delle riparazioni in Euro 8.126) e considerato che la barca a quanto pare è stata utilizzata per quattro anni e per altri quattro anni è rimasta ferma”.
Anche in tal caso, per converso, le critiche mosse in ricorso non riescono a indicare l’errore che sarebbe stato commesso dai giudici di merito nella individuazione dei criteri da applicare ai fini della detta liquidazione o nella concreta applicazione degli stessi, risolvendosi nella mera sollecitazione di una nuova valutazione di merito, come del resto reso evidente dal fatto che, al fine, la doglianza si concentra sulla mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.
E’ noto al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, può costituire una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass. 01/09/2015 n. 17399), denunciabile, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei limiti in cui esso determini omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Cass. 23/03/2017, n. 7472; 22/06/2016, n. 12884).
Orbene, nel caso di specie, pur prescindendo dall’evidente estraneità di una siffatta censura rispetto al vizio di violazione di legge denunciato, occorre rilevare che la mancata ammissione della consulenza tecnica non potrebbe nella specie considerarsi causa di un siffatto vizio della motivazione, atteso che, come detto, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione in questione risultano presi in considerazione dal giudice a quo.
In particolare, proprio il riferimento alla c.t.u. di stima del valore di vendita del cespite, lungi dall’essere “del tutto inconferente” ai fini della valutazione da compiere, risulta idonea all’acquisizione di uno dei dati rilevanti secondo la citata definizione giurisprudenziale di equo compenso: quello dell’eventuale deprezzamento commerciale del bene; agli altri (remunerazione del godimento e logoramento d’uso) dandosi coerente risposta (attraverso il rilievo che la barca è stata utilizzata per soli quattro anni e non ha riportato danni importanti, al di là del costo ridotto delle riparazioni necessarie), non sindacabile in questa sede, tantomeno sul piano della corretta applicazione del diritto, poichè espressione di un motivato giudizio di merito.
4. E’ infine inammissibile il secondo motivo di ricorso.
La dedotta mancata considerazione della richiesta di risarcimento danni non costituisce infatti, evidentemente, vizio di motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma semmai difetto di attività del giudice, denunciabile quale error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Pur esaminando la censura in tale non dedotta prospettiva, la stessa si appaleserebbe comunque infondata, dal momento che, come si desume già dallo stesso dispositivo, la Corte d’appello in realtà ha esaminato tale domanda riconoscendo alla concedente anche il diritto al risarcimento del danno, commisurandolo tuttavia, come può ricavarsi univocamente dalla motivazione, nel solo importo di Euro 8.126, pari al costo delle necessarie riparazioni, e di fatto poi comprendendolo (come nota la stessa ricorrente) nell’unitario ammontare di Euro 100.000, liquidato in modo onnicomprensivo anche a titolo di equo compenso.
5. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019