LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21859-2018 proposto da:
S.I., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 7.6.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.4.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
S.I. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto la sua domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari;
la domanda del ricorrente (originario del *****) era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere affetto da tubercolosi e di essere omosessuale, motivo per il quale, dopo essere stato trovato in un albergo, assieme ad altri uomini, nel 2015, dalla Polizia, era fuggito per evitare di essere arrestato o ucciso ed aveva deciso di lasciare il Paese;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria senza assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente tutela;
1.2. dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha fondato, in primo luogo, il proprio convincimento sul dato della mancanza di credibilità soggettiva del richiedente, evidenziando quanto segue: “…appare anomalo che il richiedente non fosse consapevole deì pericoli sussistenti nel suo paese per le persone sospettate di omosessualità e che abbia, ciò nonostante, deciso di intrattenere rapporti addirittura filmati con altri uomini, senza prendere particolari precauzioni di riservatezza, ed appare inverosimile che, solo all’età di 18 anni e solo per una motivazione economica, egli sia diventato omosessuale; altrettanto anomala e contraddittoria è la circostanza che il richiedente non abbia avuto conseguenze di alcun tipo in seguito alla irruzione della polizia nell’hotel, visto che egli ha riferito che la polizia si era recata sul posto proprio perchè aveva scoperto cosa avveniva nell’hotel”;
1.3. va premesso che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2,comma 1, lett. f) e g) definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”;
1.4. la definizione di “danno grave” è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica: a) nella condanna a morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) nella minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
1.5. questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 3016/2019) è già reiteratamente intervenuta a chiarire quale sia, nell’ambito della domanda di protezione sussidiaria, il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in particolare comma 5;
1.6. in primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 5);
1.7. ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda nella fattispecie anche in questo caso oggettivamente dedotta, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (cfr. Cass. n. 17069/2018);
1.8. per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in applicazione del principio secondo cui la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197/2015);
1.9 è opportuno inoltre osservare che, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – i.e. di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione obiettiva del paese di origine, e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente; in particolare (cfr. Cass. nn. 14006/2018, 13858/2018), in tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista nella già citata fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica, alternativamente: una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale; ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia;
1.10 ne consegue che, mentre il Giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare – elettivamente, ma non esclusivamente, attraverso lo scrutinio dei c.d. c.o.i., country of origin informations – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato art. 3, comma 5;
1.11. poste tali premesse, la censura del ricorrente va quindi disattesa sul profilo relativo al timore di persecuzione a causa dell’omosessualità dello stesso, atteso che il Tribunale ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;
1.12. si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, che nella specie non è censurato;
1.13. in relazione alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza in relazione alle condizioni di violenza indiscriminata di cui all’art. 14 cit. il Collegio rileva che il Tribunale ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, e lo ha fatto correttamente attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente da una fonte del Ministero degli Interni (COI), presso il quale opera la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo deputata, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, all’elaborazione delle informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria, con conseguente infondatezza anche della deduzione difensiva secondo la quale la fonte del Ministero degli Interni, compulsata dal Tribunale, non sarebbe dotata della stessa affidabilità della quale godrebbero altri serbatoi conoscitivi (quali quelli messi a disposizione da organismi internazionali quali l’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, Amnesty International);
1.15. tanto sottolineato, occorre allora riconoscere che la delibazione circa l’esclusione – alla luce del report del Ministero degli Interni citato in sentenza, costituendo il riferimento al sito “*****” una mera asserzione del ricorrente priva di collegamento con il tenore della decisione impugnata – della esistenza, nello Stato del ***** da cui proviene il richiedente, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio che non è stato formalmente denunciato, nè, d’altronde, con le promiscue deduzioni articolate in ricorso, è stato, comunque, indicato alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, essendo state richiamate, piuttosto, esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice dell’impugnazione, le censure sviluppate sono inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una non consentita riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine;
1.16. con riguardo alla doglianza circa il diniego di protezione umanitaria da parte del Tribunale, “non presentando il richiedente alcuna malattia, essendo in età adulta, privo di legami specifici e personali con il nostro Paese”, laddove il ricorrente sostiene, invece, che sussista per lo stesso “una minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata e… da situazioni di conflitto interno nel proprio paese o che scaturiscono da ingiustificati motivi di vendetta personale contro la sua persona”, il motivo va respinto sulla base delle medesime considerazioni dianzi illustrate circa la situazione complessiva del Paese di provenienza, dovendo altresì rimarcarsi che l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai Giudici di merito, costituisce motivo sufficiente anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente basarsi su specifiche e plausibili ragioni di fatto (cfr. Cass. n. 27438/2016), legate alla situazione concreta e individuale del richiedente (cfr. Cass. n. 4455/2018, par. 7);
1.17. il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, inoltre, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 11106/2019 in motiv.,), ciò in quanto “il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale” (cfr. Corte EDU, sent. 08/4/2008, ric. 21878/06, caso Nnyanzi C. Regno Unito, par. 72 ss.);
1.18. la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può essere, infatti, surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti;
1.19. nel caso di specie, dunque, mentre la decisione del Giudice di merito, laddove ha escluso la sussistenza di individualizzate ragioni ostative al rimpatrio, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la censura spiegata sul punto dal ricorrente è del tutto generica, limitandosi essa a replicare quanto dedotto circa la minaccia di un grave danno alla persona derivante dal forzato rientro nel paese d’origine;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
3. le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
4. sussistono le condizioni per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, risultando respinta la richiesta del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del C.O.A. in atti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019