Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14397 del 27/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20156-2017 proposto da:

D.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALORI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ZANGRILLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

sul ricorso 19583-2018 proposto da:

D.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALORI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ZANGRILLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso le sentenze n. 156/6/2017 e n. 7973/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositate il 25/01/2017 e 25/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 151/6/2017 emessa in data 12.12.2016, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.S.D. avverso la sentenza della CTP di Frosinone che aveva accolto un ricorso avverso estratto di ruolo limitatamente al credito IRAP.

La CTR riteneva che la cartella di pagamento relativa al ruolo impugnato fosse stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata nel termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, decorrenti dalla data di notifica della cartella alla data di deposito del ricorso. Avverso la sentenza è stato proposto sia ricorso per revocazione alla stessa CTR che ricorso per cassazione iscritto al n. RG 20156/17.

Con sentenza n. 7973/1/17 depositata il 21.12.2017 la CTR del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza sul presupposto che la CTR fosse incorsa non in una errata percezione del contenuto meramente materiale di atti acquisiti al processo, ma di erroneo ed inesatto apprezzamento di una situazione processuale e quindi in un errore di valutazione, non censurabile mediante la revocazione.

Avverso la sopra citata sentenza la contribuente D.S.D. ha proposto ricorso per cassazione iscritto al ruolo generale con il n. 19583/2018 affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Va preliminarmente disposta la riunione del procedimento n. 19583/18 a quello recante n. 20156/17 aventi ad oggetto impugnazione della sentenza 151/6/2017 e della sentenza n. 7973/1/17 di rigetto del ricorso per revocazione della prima. Per motivi di ordine logico deve esaminarsi il ricorso n. 19583/18 avente ad oggetto l’impugnazione della pronuncia di inammissibilità della revocazione della sentenza 151/6/2017.

1. Con il primo motivo D.N.D. deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR nonostante abbia dato per acquisito l’errore sulla data di proposizione del ricorso, individuato nella data di deposito presso la Commissione Tributaria di I grado e non in quella di notifica del ricorso, abbia ritenuto trattarsi di un errore di diritto e non dell’errata percezione di un fatto, come tale revocabile.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Le censure sono inammissibili.

Deve ribadirsi che resta esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti o risultanze processuali che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perchè siffatto tipo di errore, pur se eventualmente fondato, costituirebbe pur sempre un errore di giudizio e non un errore di fatto (così, più di recente, Cass. sez. unite 3 novembre 2017, n. 26146; Cass. sez. 1, 14 aprile 2017, n. 9673).

Nel giudizio deciso con la sentenza impugnata per revocazione, la CTR ha ritenuto la tardività della impugnazione della cartella rispetto alla data di deposito del ricorso alla CTR (e non della notifica dello stesso) incorrendo in un errore di giudizio, quello ciò che l’impugnazione di un atto tributario deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’atto al deposito del ricorso.

Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso.

4. Passando al giudizio n. 20156/2017, in cui l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, va preliminarmente esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è fondata.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, il ricorso deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La CTR è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto la tardività dell’opposizione alla cartella in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni con riferimento non alla notifica ma al deposito del ricorso.

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento dei motivi 1 e 2 e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dispone la riunione dei processi n. 20156/2017 e n. 19583/18; Dichiara inammissibile il ricorso n. 19583/2018, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Accoglie il terzo motivo del ricorso n. 20156/17, assorbiti i primi due; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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