LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18560-2014 proposto da:
M.P.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIA SANI, rappresentati e difesi dagli avvocati NATALE ALOSI, CORRADO CARMELO CORRENTI;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE/***** DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO TIGANO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 37/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/02/2014 R.G.N. 933/2009.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Messina, riformando con sentenza n. 37/2014 la pronuncia di accoglimento del Tribunale di Patti, rigettava la domanda dei ricorrenti finalizzata ad ottenere la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine intercorsi con la locale Azienda Sanitaria Provinciale ed il risarcimento del danno per abusivo ricorso a tale tipologia contrattuale;
la Corte territoriale, pur ritenendo che i contratti a termine fossero illegittimi perchè non risultavano comprovate le ragioni poste a giustificare il reiterato ricorso ad essi, affermava, rigettando l’appello incidentale dei lavoratori, che non potesse disporsi la conversione del rapporto e, accogliendo l’appello principale dell’Azienda, che neppure la pretesa risarcitoria potesse avere corso, in quanto subordinata alla prova, insussistente, del pregiudizio patito;
avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, resistiti da controricorso dell’Azienda, contenente anche ricorso incidentale ed anch’esso corredato da memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo ed il secondo motivo di ricorso principale i lavoratori adducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione DEL D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, argomentando in sostanza nel senso che l’affermazione della Corte territoriale in ordine alla necessità, al fine di ottenere il risarcimento del danno, della concreta prova del pregiudizio patito, imporrebbe, al fine di assicurare al sistema sanzionatorio dell’abusiva reiterazione di contratti a termine l’efficacia dissuasiva richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il riconoscimento della conversione a tempo indeterminato;
con il terzo motivo la violazione delle stesse norme, in una con quella della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 183 del 2010, art. 32 è addotta in critica diretta alla tesi della Corte d’Appello secondo cui, anche il danno da reiterazione illegittima di contratti di lavoro a tempo determinato, in tanto potrebbe essere riconosciuto, in quanto comprovato dalla parte istante;
con il ricorso incidentale l’Azienda afferma anch’essa, sulla base di due motivi, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2, 4,5 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, oltre che il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando come non fosse vero quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che i contratti non fossero stati prodotti in causa e sostenendo (primo motivo) che, stante il blocco delle assunzioni di cui alla L. n. 311 del 2004, era stato inevitabile ricorrere ad essi onde espletare il servizio e che (secondo motivo) il ricorso al personale a tempo determinato era reso legittimo dalla L. n. 448 del 2001, art. 19 dall’art. 289/2002, dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 63 e dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 116;
in ordine logico, stante il fatto che con esso si sostiene la legittimità del ricorso ai contratti di lavoro a termine, è preliminare l’esame del ricorso incidentale;
premessa di entrambi i motivi a tale fine spesi dall’Azienda è che i contratti fossero sorretti appunto, al di là della legittimità di una tale causale e della legittimità di una reiterazione come quella in concreto attuata, dal ricorrere del blocco delle assunzioni e non a caso l’Azienda, in conclusione del primo motivo, sostiene che erroneamente la Corte siciliana avrebbe affermato che i contratti non fossero stati prodotti agli atti;
tuttavia, nel ricorrere per cassazione, l’Azienda non ha corredato i motivi dalla trascrizione dei contratti predetti al fine di far constare, all’interno dell’argomentare logico dei motivi addotti, che appunto quella era la causale che sorreggeva i predetti contratti, così impedendo di apprezzare dallo stesso tenore del ricorso la decisività e pregnanza di quanto sostenuto;
da ciò consegue l’inammissibilità dei motivi, in quanto la loro formulazione si pone in contrasto con i presupposti giuridici e di rito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, e con i principi di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai n. 4 e 6 della predetta disposizione, da cui si trae, nel contesto comune del principio di specificità predetto, l’esigenza che l’argomentare sia idoneo a manifestare la pregnanza (ovverosia la decisività) del motivo, attraverso non solo il richiamo ai documenti che possono sorreggerlo, ma con l’inserimento logico del contenuto rilevante di essi nell’ambito del ragionamento impugnatorio;
il ricorso incidentale va quindi dichiarato inammissibile;
i primi due motivi del ricorso principale sono infondati, valendo il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori a tempo determinato, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e va quindi legittimamente esclusa, sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072; inoltre, tra le molte, Cass. 6 aprile 2017, n. 8927; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481; da ultimo Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801);
è invece fondato il terzo motivo, in quanto rispetto ad esso opera quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass., S.U., 5072/2016, cit.);
la Corte d’Appello, onerando i lavoratori della prova in ogni caso della ricorrenza di un danno risarcibile, ha deciso in difformità dal predetto principio e la sentenza va quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, la quale procederà adeguandosi ai principi (danno presunto, con valenza sanzionatoria – c.d. danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo, secondo le regole dell’art. 32, comma 5, cit.) di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019