Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14423 del 27/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4372-2014 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante Sanpaolo IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

C.S., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– controricorrenti –

e contro

CH.AN.MA., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5829/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2013 R.G.N. 8291/2008.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 5829/2012 dell’8 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli, rigettava il gravame proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da C.S. e da altri litisconsorti, tutti ex dipendenti del Banco di Napoli (o loro aventi causa, in conseguenza del decesso del dipendente) e collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico per i periodi e gli importi indicati in ricorso. Ciò in base al mantenimento del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera dell’Istituto del 17/1/1983. La pretesa dei ricorrenti, invero, traeva titolo da una precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n. 17809/1994), che aveva loro riconosciuto diritto di conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. La suddetta sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli; successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996.

La Corte di appello di Napoli, indi, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione. La pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 19 maggio 2004 6 ottobre 2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella 22 parte concernente il regime degli accessori), con conseguente formazione del giudicato;

2. riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55 in ragione dell’intervenuto giudicato ed escludeva, altresì, che la base di computo delle prestazioni il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;

3. per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.), prospettando un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso C.S., + ALTRI OMESSI mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 9 e 11 come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, (art. 360 c.p.c., n. 3)” dolendosi del fatto che la Corte partenopea abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi rapporti con il giudicato, rendendo il trattamento perequativo degli originari ricorrenti, andati in pensione prima del 31 dicembre 1990, sostanzialmente indifferente alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31 dicembre 1990), a far data dal gennaio 1994.

Conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, nè il divieto del ne bis in idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla lude della ridetta norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita ab origine dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non è parte integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva;

5. il motivo non è fondato.

Deve essere data continuità – in particolare – all’indirizzo già espresso da questa S.C. con le sentenze n. 19825/11 e n. 20975/09 e da numerose altre successive pronunce. A tal fine si premetta che sul problema della perequazione automatica delle pensioni integrative del personale del Banco di Napoli “si è formata una giurisprudenza costante, sulla base della quale i lavoratori collocati a riposo prima del 31/12/90 conservano il diritto all’integrazione, diritto che sopravvive alla L. n. 421 del 1992 ed al D.Lgs. n. 503 del 1992. Tale regime perequativo terminà il 26/7/1996: in tal senso cfr., ex aliis, Cass. nn. 9023 e 9024 del 2001, cui la giurisprudenza successiva si è uniformata, con giudicato formatosi anche in relazione agli odierni intimati (il che è pacifico inter partes).

Successivamente al consolidarsi della giurisprudenza di questa S.C. è intervenuto la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 che ha stabilito che la normativa sopra richiamata deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni, come prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 si applica al; complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (v. Corte Cost. n. 362/2008) sotto diversi profili sollecitato da questa stessa Corte Suprema, sicchè è da escludersi una pur limitata sopravvivenza del sistema di perequazione automatica.

Tuttavia, tale norma di interpretazione autentica non è idonea a rimuovere gli effetti del giudicato (nè essa dispone espressamente la caducazione dei giudicati già formatisi e dei loro effetti futuri: nulla di tutto ciò si legge nel cit. L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55). Si tenga presente che il giudicato, proprio perchè destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della stessa natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Come insegna costante giurisprudenza di questa S.C., qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò riguarda anche i rapporti di durata (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512), come quelli dedotti nell’odierna controversia.

Sempre in virtù di antica e costante giurisprudenza, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto (come nel caso di specie), sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo.

Pertanto, quest’ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria emanazione, con l’unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (cfr. Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/1997).

Nel caso di specie non solo non vi è alcun fatto nuovo che abbia modificato il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (tale non essendo il summenzionato L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 che – proprio perchè di mera interpretazione – non ha alcuna attitudine innovativa), ma la retroattività di una norma di interpretazione autentica incontra il limite del giudicato, limite connaturato all’ordinamento in quanto posto a custodia di quel principio di separazione dei poteri che costituisce cardine indefettibile di ogni democrazia costituzionale. Una diversa opzione ricostruttiva sarebbe costituzionalmente impraticabile per lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (letto in chiave a quello di certezza del diritto), del principio di separazione dei poteri (art. 101 cpv. e art. 104 Cost., comma 1) e dell’art. 117 Cost. attraverso la norma interposta dell’art. 1 prot. Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale i diritti pensionistici costituiscono un bene ai sensi, appunto, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla Convenzione (si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte EDU Lakieevie e altri c. Montenegro e Serbia; Grudie c. Serbia; Pejeie c. Serbia; Stefanetti e altri c. Italia).

Sempre avuto riguardo alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale – che si realizza quando la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto – è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate (per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris) ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive.

Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale, che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile la rende “erronea”, ma non ne compromette il valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa.

Infatti un giudicato – e ciò è dirimente – per quanto in ipotesi “erroneo”, resta pur sempre giudicato, con tutta la propria capacità espansiva nei successivi rapporti fra le medesime parti, nei limiti oggettivi sopra ricordati.

Pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex aliis, Cass. n. 1583/2010; Cass. n. 18339/2003; Cass. n. 4630/2000; Cass. n. 12701/1995; Cass. n. 8797/1995).

Del resto, l’intangibilità del giudicato sostanziale non solo prevale sullo ius superveniens e sulle norme di interpretazione autentica, ma impedisce la caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo – appunto – il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento giuridico riconosca idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. n. 4766/1999; Cass. n. 7057/1997; Cass. n. 891/1996; Cass. n. 1860/1983; Cass. S.U. n. 1707/1963).

L’applicazione di tali principi al caso in oggetto fa sì che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

Nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., e pluribus, Cass. n. 16206/2009; Cass. n. 22700/2006), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica; conformemente alla propria natura interpretativa, essa individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale. Ne consegue che quest’ultimo ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica contenuta nel cit. L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi;

6. essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento;

7. neppure può essere disposta in questa sede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’impugnata sentenza, correzione da richiedersi al giudice a quo;

8. per tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato;

9. le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura di cui al dispositivo; non si provvede in ordine alla spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto alcuna attività difensiva;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% nei confronti dei controricorrenti; nulla per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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