LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23722-2018 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. con decreto n. 2734/2018 del 21/06/2018, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da S.I., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara che gli aveva negato la protezione sussidiaria e in subordine quella umanitaria, invocate in ragione di drammatiche vicende familiari connesse a riferiti contrasti etnici nel paese d’origine;
2. il Tribunale adito, dopo aver respinto l’istanza di fissazione dell’udienza, ha ritenuto privo di credibilità il racconto del ricorrente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento sia della protezione sussidiaria che di quella umanitaria;
3. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, rispetto al quale l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
5. con il primo motivo si solleva una questione di legittimità costituzionale ” del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; dell’art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dalla Dir. n. 32/2013, art. 46, p. 3, e dagli artt. 6 e 13 CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”;
6. con il secondo mezzo si censura il rigetto dell’istanza di fissazione dell’udienza di comparizione, nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);
7. con il terzo ed il quarto motivo si contesta, rispettivamente, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3;
8. disattesa la questione di legittimità costituzionale veicolata con il primo motivo – per le ragioni già esposte in numerosi precedenti di questa Corte (v. in particolare Cass. Sez. 1, sent. 19/12/2018 n. 32867, cui si rinvia) – merita invece accoglimento il secondo motivo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780,28424, 28996,29210, 29731, 32531,32869, 32870 del2018; nn. 202,215, 531, 536,1672, 2066, 2068, 2069,2070 del 2019);
9. resta assorbito l’esame degli ulteriori due motivi;
10. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, con assorbimento dei restanti due, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019