LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23916-2018 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliato in R.V.R.M.2., presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE, PER II, RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. con decreto n. 3082/2018 del 05/07/2018, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano A.J. avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano aveva begato ogni forma di tutela invocata (in via principale riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine protezione sussidiaria o umanitaria);
2. disattesa la richiesta del ricorrente di fissazione di udienza per la propria audizione, nonostante la mancanza di videoregistrazione del colloquio svolto nella fase amministrativa, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
3. avverso detto decreto A.J. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
5. con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per la mancata fissazione dell’udienza nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione;
6. il motivo è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019);
7. resta assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo con i quali si lamenta la violazione delle disposizioni normative afferenti il riconoscimento, rispettivamente, della protezione umanitaria e di quella sussidiaria.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti due, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019