Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14604 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24067-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 2901/2018 del 05/07/2018, il Tribunale di Torino, disattesa l’istanza di fissazione dell’udienza, ha respinto il ricorso proposto da I.M., cittadino del Ciad di etnia wadai e religione musulmana, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino che gli aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria;

2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, rispetto al quale l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, stante la mancata fissazione dell’udienza di comparizione nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4);

5. la censura merita accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019);

6. resta assorbito l’esame del secondo motivo, afferente i presupposti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

7. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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