Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14607 del 29/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16511-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTR. DI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

***** SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERIA’ 7, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 62/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. l'***** s.r.l. ha proposto ricorso, dinnanzi alla CTP di Bari, avverso la cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione Sesit Puglia s.p.a. (cui è poi succeduta Equitalia E.TR. s.p.a., alla quale è ulteriormente succeduta Equitalia Sud s.p.a.) ed avente ad oggetto la liquidazione del Mod. 770/1996 della ricorrente, sostenendone l’illegittimità per: il mancato invio al contribuente de previo avviso bonario, obbligatorio per i ruoli resi esecutivi entro il 31.12.2000; il difetto di motivazione della cartella di pagamento, non preceduta da alcun avviso di accertamento; la notifica della medesima cartella dopo la scadenza del termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11, ed in vigore dall’1 luglio 1999;

2. si è costituita l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto concessionario per la riscossione, il quale si è costituito chiedendo di dichiarare ii difetto della propria legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, di rigettare il ricorso della contribuente, in quanto infondato;

3. la CTP di Bari ha accolto il ricorso della contribuente relativamente alla tardiva notifica della cartella rispetto al termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella versione vigente ratione temporis, compensando le spese di lite;

4. l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello, dinnanzi alla CTR della Puglia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed in subordine, ove l’appello fosse stato respinto per la tardività della notifica della cartella, la propria estromissione dal giudizio, trattandosi di addebito imputabile esclusivamente al concessionario per la riscossione;

5. si è costituita l’appellata contribuente, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’appello e ribadendo, nel merito, le ragioni di illegittimità dell’impugnata cartella di pagamento già sostenute in primo grado;

6. si è costituita la concessionaria Equitalia E.TR. s.p.a., chiedendo: “Voglia la Commissione adita, accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla declaratoria di legittimità dell’atto impugnato, rigettando il ricorso proposto da ***** s.r.l., per i motivi innanzi esposti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse confermare la sentenza di primo grado, voglia rigettare la richiesta di estromissione dell’Agenzia delle Entrate per vizio di notifica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;

7. la CTR della Puglia ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza impugnata, compensando le spese del secondo grado di giudizio, con la sentenza n. 62/7/11, depositata il 22.12.2011, avverso la quale il concessionario Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione, formulando i seguenti motivi:

7.1. violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, – per avere il giudice a quo erroneamente attribuito natura perentoria, e non meramente ordinatoria, al termine, per la notifica della cartella di pagamento, di quattro mesi, decorrenti dalla consegna dei ruoli al concessionario, previsto da tale disposizione – e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 772, art. 25, comma 3-quater, per non avere il primo giudice considerato che il concessionario non poteva esimersi, nel caso di specie, dal preliminare invio al contribuente, entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo, dell’avviso bonario prescritto da quest’ultima norma;

7.2. vizio di motivazione, ravvisato nelle argomentazioni, ritenute insufficienti, con le quali il giudice a quo ha sostenuto la natura perentoria del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

8. per il contribuente, si è costituita, con controricorso, la curatela del fallimento dell'***** s.r.l., eccependo, in via gradata:

8.1. l’inammissibilità del ricorso, per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, attesa l’inesistenza della notifica del ricorso della controparte, perchè effettuata presso il difensore costituitosi in appello per la s.r.l. in bonis, fallita successivamente alla pronuncia della CTR, e non nei confronti della curatela fallimentare;

8.2. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’inammissibilità del ricorso, per la carenza della legittimazione attiva e dell’interesse della ricorrente Equitalia Sud s.p.a., che non ha proposto appello, neppure incidentale, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ma, costituendosi in secondo grado, si è limitata a chiedere di accogliere l’appello proposto dalla sola Agenzia delle Entrate;

8.3. l’infondatezza dei primo motivo di ricorso;

8.4. l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto la parte di motivazione censurata attiene all’interpretazione della norma ritenuta applicabile al caso di specie, e non ad un fatto controverso;

9. si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso;

10. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. preliminarmente, è infondata l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dal Fallimento controricorrente e basata sull’inesistenza della notifica del ricorso, in quanto, con precedente pronuncia (Cass., 29/03/2006, n. 7252, ex plurimis) cui si intende dare seguito, questa Corte ha già precisato che qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona dei tallito, e di conseguenza l’avvenuta costituzione dei fallimento in appello ha efficacia sanante ex tunc. Anche nel caso di specie, pertanto, l’avvenuta costituzione della curatela controricorrente ha sanato ex tunc l’assunta nullità della notifica del ricorso per il quale si procede;

2. sempre preliminarmente, è infondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dal Fallimento controricorrente, con la quale, nella sostanza, si contesta che Equitalia Sud s.p.a., quale concessionario per la riscossione, abbia un autonomo potere d’impulso nella proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza impugnata;

2.1. invero, la ricorrente non ha proposto appello, neppure incidentale, avverso la sentenza di primo grado, ma si è costituita nei giudizio di secondo grado, presentando proprie controdeduzioni e chiedendo di accogliere l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Quanto meno, tanto si ricava dalla lettura del complesso della sentenza della CTR, che si è pronunciata esclusivamente sul predetto appello principale, evidentemente sul necessario presupposto che il contenuto adesivo, rispetto ai motivi svolti dall’appellante principale, della comparsa di appello del concessionario, avesse natura di attività difensiva interna all’impugnazione principale. Nè, peraltro, in questo giudizio la stessa Equitalia Sud s.p.a., o le altre parti, hanno diversamente opinato sul punto, nessuna di loro avendo sostenuto che sia stato proposto dalla prima un appello incidentale e che esso sia stato oggetto di un’ipotetica omessa pronuncia, o di un ipotetico rigetto implicito, da parte della sentenza della CTR;

2.2. deve tuttavia considerarsi che, nel contenzioso tributario, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, sebbene non sussista, per principio consolidato (Cass., 24/04/2018, n. 10019. Cfr. altresì Cass., 14/05/2014, n. 10477; Cass.,07/05/2013, n. 10646; Cass., 05/10/2012, n. 16990; Cass., 27/06/2011, n. 14032; Cass., 12/01/2009, n. 369; Cass., 30/10/2007, n. 22939), un litisconsorzio necessario tra l’ente titolare del credito tributario ed il concessionario, è invece configurabile, anche in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, un litisconsorzio processuale nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale (cfr. Cass., 27/05/2015, n. 10934; Cass., 30/10/2018, n. 27616);

2.3. dall’inscindibilità delle cause tra le parti tutte del giudizio di primo grado – e dalla necessaria unitarietà dell’accertamento oggetto dei giudizio impugnatorio della cartella di pagamento, introdotto dalla contribuente derivano pertanto la legittimazione e l’interesse del concessionario, costituitosi con proprie controdeduzioni nel giudizio di secondo grado, all’impugnazione della sentenza d’appello, idonea ad incidere – proprio per l’esistenza della situazione di inscindibilità – sulla sua posizione. A tanto, inoltre, si aggiunga la considerazione che i vizi che la contribuente ha imputato all’atto tributario impugnato in primo grado attengono, per quanto qui interessa, alla cartella di pagamento ed alla sua notificazione, ovvero proprio alla fase della riscossione rimessa al concessionario, con conseguente interesse e legittimazione di quest’ultimo alla resistenza ed all’impugnazione, anche per i riflessi che un eventuale definitivo accoglimento del ricorso della contribuente potrebbe comportare nei rapporti dello stesso concessionario con l’ente che ha inserito il credito tributario nei ruoli trasmessi per la riscossione;

1. tanto premesso, si può passare all’esame dei motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, in quanto si sostanziano in un’unica censura, consistente nell’asserita violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, – per avere il giudice a quo erroneamente attribuito natura perentoria, e non meramente ordinatoria, a termine, per la notifica della cartella di pagamento, di quattro mesi, decorrenti dalla consegna dei ruoli al concessionario, previsto da tale disposizione;

2. non è contestato, in questa sede, tra le parti che alla fattispecie sub iudice debba applicarsi, ratione temporis, così come ritenuto dalla stessa sentenza della CTR, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11, in vigore dall’1 luglio 1999 ed anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, il quale prevede che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.”;

3. interpretando la norma in questione, questa Corte ha già ritenuto che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine per la notifica della cartella di pagamento, individuato nell’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, – applicabile “ratione temporis”, anteriormente all’abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), – attiene unicamente al rapporto fra ente impositore ed esattore, e non rileva nei confronti del contribuente, sicchè la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva (Cass., 03/11/2015, n. 22436; nello stesso senso: Cass. 16/04/2013, n. 9169; Cass. 28/01/2010, n. 1837). Inoltre, l’ipotetica decadenza potrebbe comunque rilevare (cfr. Cass. 27/09/2013, n. 22159) solo ove il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11, anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, fosse già scaduto al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193 del 2001, (9 giugno 2001), circostanza che non ricorre nel caso di specie, nel quale è indiscusso che la consegna del ruolo sia avvenuta il 25 maggio 2001;

4. al predetto orientamento – coerente all’assenza, nel testo normativo citato, della previsione della natura perentoria del termine e della conseguente decadenza dell’esattore dall’azione esecutiva nei confronti del contribuente- si intende dare in questa sede continuità;

5. la CTR, nella sentenza impugnata, si è discostata da tale principio, per cui va accolto il ricorso sub iudice e la sentenza impugnata va cassata con rinvio di fronte al Giudice a quo che, applicato il principio di diritto appena illustrato, provvederà a decidere le ulteriori questioni riproposte dalle parti nei giudizio d’appello e rimaste assorbite dalla decisione cassata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472