LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8719/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ITALCORAL srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco Salustri, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova n. 30 presso il suo studio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 97/14/11 dell’8 febbraio 2011, depositata il 16 febbraio 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere Manzon Enrico;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pedicini Ettore, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 97/14/11 dell’8 febbraio 2011, depositata il 16 febbraio 2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 344/57/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Italcoral srl contro l’atto di contestazione per sanzioni per versamento tardivo di accise sui prodotti alcolici 2006.
La CTR osservava in particolare che, come già ritenuto dai primi giudici, trattandosi di ritardato versamento di accisa (il 27 dicembre 2006 in luogo del 18 dicembre 2006), non era corretta la determinazione della sanzione irrogata con l’atto impugnato, dovendosi applicare non soltanto la riduzione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, in caso di versamenti ritardati (un quindicesimo per ogni giorno di ritardo), ma anche quella prevista, per il ravvedimento operoso dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 3, lett. a), (un ottavo).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente sanzionata.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1, lett. a) e 2, poichè la CTR ha affermato la cumulabilità delle riduzioni delle sanzioni ai sensi di tali distinte previsioni normative.
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2 e art. 2, comma 3, poichè la CTR ha affermato la sussistenza di una scadenza autonoma per la regolarizzazione del versamento dell’imposta ai sensi della prima disposizione legislativa evocata.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
Deve anzitutto necessariamente chiarirsi che alla fattispecie dedotta in giudizio è applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, secondo capoverso, vigente ratione temporis (18-27 dicembre 2006), il quale così disponeva:
“Per i versamenti riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. a), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
A sua volta il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. a), sempre nella versione vigente ratione temporis, così disponeva:
“La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;”.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che il ritardato versamento è inferiore a giorni 15 ed è stato accertato nei due gradi di merito che il credito erariale de quo era assistito da garanzia personale (fideiussione).
Ne deriva dunque la piana applicazione della prima disposizione legislativa sopra trascritta, negli stessi termini, sinteticamente, ma chiaramente espressi nella sentenza impugnata, e pertanto va affermato che alla riduzione della sanzione ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo si cumula l’ulteriore riduzione prevista dalla seconda disposizione legislativa sopra trascritta, essendo altresì pacifico che il versamento è avvenuto entro il 30 giorno dalla scadenza (18 dicembre 2006, versamento 27 dicembre 2006).
Il tenore letterale del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, secondo cpv., ed in particolare gli avverbi “oltre” ed “ulteriormente” non lasciano infatti dubbi al riguardo e fondano tale ermeneutica della norma.
Del resto il mancato riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, secondo il generale canone di prevalenza della lex specialis, qual è sicuramente la disposizione operante il rinvio, induce a ritenere che l’ulteriore condizione (pagamento contestuale di tributi, sanzione ridotta ed interessi moratori) in tale norma prevista ai fini dei perfezionamento del, diverso, istituto del ravvedimento operoso non sia applicabile nel caso di specie.
In altri termini, il combinato disposto della norma rinviante e della norma rinviata implicano la riduzione “secca” della sanzione alle, uniche, condizioni che si tratti di crediti garantiti e che il ritardo nel versamento dell’imposta non sia superiore a giorni 15.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019