Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14645 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25804/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Autotrasporti G. e S. di G. e S. snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Arrigo, con domicilio eletto in Roma, via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell’avv. Paola Ramadori;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 220/63/11 del 20 settembre 2011, depositata il 27 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere Manzon Enrico;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pedicini Ettore, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 220/63/11 del 20 settembre 2011, depositata il 27 settembre 2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dalla Autotrasporti G. e S. di G. e S. s.n.c. avverso la sentenza n. 40/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che ne aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di revoca di agevolazioni di accise sul gasolio per autotrazione anni 2001/2006.

La CTR osservava in particolare che la ripresa fiscale non poteva considerarsi fondata, in quanto basata sull’erroneo presupposto giuridico della necessarietà, ai fini della agevolazione de qua (istituita con la L. n. 448 del 1998, D.L. n. 265 del 2000 e fonti successive, c.d. carbon tax), dell’indicazione nelle fatture di acquisto del carburante dei numeri di targa dei veicoli riforniti, così come richiesto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 3, dovendosi ammettere al tal fine la validità ed efficacia di documenti equipollenti, nel caso di specie rappresentati da dichiarazioni controfirmate dal fornitore per ogni fornitura e da una fattura cumulativa mensile.

Affermava il giudice tributario di appello che detta formalità, imposta dalla fonte regolamentare attuativa dell’agevolazione de qua, non era presidiata da una specifica sanzione di decadenza del beneficio, trattandosi comunque di una irregolarità documentale della quale la società contribuente non poteva considerarsi responsabile.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Il PG ha depositato requisitoria scritta.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 277 del 2000,art. 3, poichè la CTR ha ritenuto non indispensabile ai fini dell’agevolazione tributaria in oggetto il rispetto della specifica prescrizione, prevista da tale disposizione normativa, di indicazione delle targhe dei mezzi riforniti nelle fatture di acquisto del carburante.

La censura è infondata.

Va anzitutto ribadito che “In tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il D.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al D.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura” (Cass., n. 9562 del 19/04/2013, Rv. 626556 – 01).

La sentenza impugnata risulta nella sostanza rispettosa di tale principio di diritto, non avendo affatto negato l’essenzialità della documentazione con fattura degli acquisti di carburante, bensì, diversamente, ritenuto che in tali fatture non fosse indispensabile anche l’indicazione del numero di targa dei veicoli, rilevando che nel caso di specie l’identificazione degli stessi risultava da dichiarazioni redatte per ogni singola erogazione dal gestore del distributore di carburante, che poi ha riepilogato l’ammontare complessivo della fornitura mensile in una fattura cumulativa.

Sulla base di questi argomenti probatorio-fattuali, certo non sindacabili ulteriormente in questa sede, il giudice tributario di appello ha quindi sancito la certa quantificazione/individuazione sia della quantità di carburante erogato sia dei mezzi nei quali lo stesso è stato di volta in volta immesso.

Peraltro, con considerazione in diritto corretta e condivisibile, la CTR lombarda ha altresì rilevato che la mancata indicazione del numero di targa del veicolo rifornito nella fattura non è espressamente previsto dalla norma regolamentare evocata quale causa di decadenza dall’agevolazione de qua, essendo peraltro e comunque onere dell’agenzia fiscale provare la non veridicità dei dati dichiarati a tal fine.

Sicchè, correlativamente, non essendo nemmeno in discussione/contestazione quest’ ultima specifica circostanza, risulta altresì in concreto inapplicabile la previsione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, evocata dalla ricorrente quale concorrente/complementare causa di decadenza dal beneficio fiscale de quo, non basandosi l’impugnato provvedimento di revoca delle agevolazioni carbon tax sulla falsità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dalla società contribuente, quanto, diversamente, sull’incompletezza/irregolarità della documentazione alla quale la dichiarazione medesima ha fatto riferimento e che è stata esibita su richiesta, successiva, dell’agenzia fiscale.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente agenzia fiscale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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