Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14649 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 26710/2017 proposto da:

SOAVEGEL srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Mele e Genny Liuzzi, con domicilio eletto in Roma, via Guglielmo Mengarini n. 91 presso lo studio dell’avv. Francesca Curci;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3303/01/17 del 20 marzo 2017, depositata il 7 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere Manzon Enrico.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3303/01/17 del 20 marzo 2017, depositata il 7 aprile 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dalla Soavegel srl avverso la sentenza n. 17264/13/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di contestazione di sanzioni per dazi ed IVA 2012 relativi all’importazione di una partita di calamari congelati provenienti dalla Cina; la rettificava era conseguita ad indagini condotte presso l’autorità cinese dalle quali era emersa l’esistenza di due fatture, di identico numero e di uguale data, attestanti la transazione: una, presentata da Soavegel a corredo della dichiarazione doganale, emessa dalla Blue Star International Co. per l’importo di USD 71.404,80; l’altra emessa, sempre a carico di Soavegel, dalla Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic, richiedente il rilascio del certificato Form A necessario per l’autorizzazione all’esportazione, per il maggior importo di USD 95.339,60.

La CTR innanzitutto dichiarava infondato il motivo di appello consistente nella riproposizione dell’eccezione di invalidità degli atti impositivi e sanzionatori impugnati per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che il principio non aveva portata generale e che, comunque, anche qualora sancito (come ad esempio per i tributi armonizzati), la sua violazione poteva causare la nullità del provvedimento oggetto di impugnativa giudiziale soltanto qualora il contribuente prospettasse che il suo rispetto avrebbe consentito un diverso risultato del procedimento tributario.

Il giudice tributario di appello riteneva inoltre completa e coerente la motivazione dell’avviso impugnato, anche nelle parti in cui faceva riferimento ad altri atti, di cui riproduceva il contenuto essenziale o dei quali la società era già a conoscenza.

Osservava infine che, a fronte dell’incontestata esistenza delle due fatture, e dunque dei presupposti previsti dall’art. 29 CDC per procedere all’accertamento, l’assunto della contribuente, di aver intrattenuto rapporti in via esclusiva con la Blue Star, non risultava sostenuto da alcun elemento probatorio, non essendo a tal fine dirimente l’esito assolutorio (peraltro non definitivo) del procedimento penale intentato a carico del suo legale rappresentante.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Soavegel deducendo un motivo unico articolato in più profili.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposta dalla ricorrente con la memoria depositata. L’atto di costituzione e difesa dell’agenzia fiscale è stato infatti notificato alla Soavegel il 13 dicembre 2018, ossia un anno dopo che era scaduto il relativo termine decadenziale (art. 370 c.p.c., comma 1), essendo stato il ricorso notificato alla controricorrente il 3 novembre 2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 23 novembre 2017.

Ciò rilevato, con l’unico motivo dedotto la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 1 e art. 10, lamentando: che la CTR abbia affermato la validità della motivazione dell’avviso di rettifica nonostante che all’atto non fosse stata allegata la fattura della Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic; che abbia inoltre respinto il motivo col quale era stata eccepita la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale; che, infine non abbia correttamente applicato i principi di collaborazione e buona fede, che le avrebbero imposto quantomeno di annullare le sanzioni, stante il contesto di assoluta incertezza circa i fatti posti a fondamento della pretesa dell’Agenzia, e che abbia, per contro, posto a suo carico l’onere della prova (diabolica) di non aver intrattenuto rapporti con la predetta società cinese, senza neppure indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza, a tal fine, dell’esito del procedimento penale. Le articolate censure devono essere respinte.

Esaminandole partitamente, va osservato:

– che la CTR ha accertato in fatto che l’atto impositivo impugnato faceva riferimento a documenti di cui riproduceva gli elementi essenziali o che erano già noti alla società;

– che tale accertamento non è stato specificamente contestato dalla ricorrente, la quale si è limitata a sostenere che la fattura emessa dalla Fujian Dongshan avrebbe dovuto essere allegata all’avviso o comunque posta a sua disposizione;

– che pertanto il giudice ha correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui “La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017, Rv. 643954 – 01);

– che nelle premesse in fatto del ricorso Soavegel riconosce che il contraddittorio endoprocedimentale vi era stato, in quanto, prima dell’avviso, le era stato notificato il processo verbale di revisione, di cui aveva chiesto l’archiviazione, offrendo chiarimenti non tenuti in conto dall’Agenzia delle Dogane;

– che, peraltro, la CTR, pur errando nella affermazione della insussistenza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che invece nel caso di specie sussisteva pienamente, trattandosi pacificamente di atti impositivi e sanzionatori emessi nella vigenza della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, u.p., e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11,comma 4 bis, è giunta alla pronuncia di rigetto del relativo motivo di gravame accertando in fatto il risultato negativo della c.d. “prova di resistenza”, ossia l’assenza di motivi di opposizione della società appellante che avrebbero comportato un esito diverso della procedura amministrativa, così in ultima analisi correttamente applicando il corrispondente principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza unionale e di questa Corte (per tutte, v. Cass., Sez. U, 24823/2015).

Pertanto le prime due censure svolte dalla ricorrente vanno dichiarate infondate.

Inammissibili risultano invece i profili di doglianza attinenti ai principi “statutari” di collaborazione e buona fede e di non sanzionabilità dei comportamenti dovuti all’obiettiva incertezza di applicazione della norma tributaria e, più in generale, di legalità delle sanzioni.

Trattasi invero di censure del tutto generiche che, pur se rubricate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sono chiaramente volte a chiedere a questa Corte un riesame nel merito della causa – che, pacificamente, non le è consentito.

In altri termini questi profili di critica collidono radicalmente ed inammissibilmente con il principio che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Deve comunque rilevarsi che la CTR campana ha del tutto correttamente:

– ritenuto sussistenti i seri dubbi che giustificavano la rettifica doganale, dovendosi presumere la veridicità della fattura emessa dalla Fujian Dongsan, in quanto presentata alle Autorità doganali cinesi per il rilascio del certificato Form A;

– posto, in conseguenza, a carico della ricorrente l’onere di provare la propria buona fede;

– escluso l’efficacia “automatica” dell’esito, positivo per la contribuente, del giudizio penale promosso a carico del suo amministratore, ribadendo, sul punto, un consolidato principio di diritto della giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, cfr. Cass., n. 28174 del 24/11/2017, Rv. 646971 – 01).

Per contro, Soavegel non ha indicato quale sia il fatto decisivo e controverso di cui la CTR avrebbe omesso l’esame e che, ove valutato, avrebbe condotto all’accoglimento dell’appello, nè ha allegato specificamente al ricorso o indicato l’esatta collocazione processuale dei documenti (ordine di acquisto, accettazione, bonifici di pagamento, provvedimento di archiviazione emesso dal GIP) prodotti in corso di causa ad asserita dimostrazione della sua buona fede.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la rilevata inammissibilità del controricorso agenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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