Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14650 del 29/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9362/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Sadelmi Spa in liquidazione e concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Paolo Francica, con domicilio eletto presso lo studio Legalcom Telematica, in Roma viale Mazzini n. 112;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 602/34/2016, depositata il 27 gennaio 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mastroberardino Paola, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

Udito l’Avv. l’Avv. dello Stato Giammarco Rocchitta che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Sadelmi Spa in liquidazione proponeva ricorso avverso gli atti di contestazione Iva per gli anni 2007 e 2008, emessi dall’Agenzia delle entrate per aver la contribuente omesso di regolarizzare le fatture emesse fuori campo Iva per l’acquisto da una società estera di una turbina a gas da assemblare in Italia.

L’impugnazione, rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, era accolta dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo.

La contribuente, con memoria, ha dedotto la presentazione di istanza di adesione alla sanatoria D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dagli atti di contestazione oggetto del giudizio.

L’Agenzia delle entrate, con memoria del 17 settembre 2018, ha attestato il perfezionamento della procedura e il versamento da parte della contribuente delle rate dovute, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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