Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14658 del 29/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17607/2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, V. Carlo Poma 2, presso lo studio dell’avvocato Orfei Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Matacera Vincenza, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Calabria, Dipartimento 9, Infrastrutture Lavori Pubblici, Settore 1 Uff. Espropri, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli 3, presso la Delegazione Romana della Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avvocato Naimo Giuseppe, Avvocatura Regionale, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

contro

Snam Rete Gas Spa, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato Napoli Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato Angelo Falco con delega, per la SNAM RETE GAS, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. in data 31/3/2014, depositata in data 17-4-2014 e notificata il 12-52014, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’opposizione alla stima proposta in data 16-1-2013 da C.P. nei confronti della Regione Calabria e della Snam Rete Gas s.p.a. *****. La Corte territoriale riteneva tardiva l’opposizione in quanto i decreti di asservimento erano stati notificati il 23-12-2011 ed il 24-2-2012, in date anteriori alla comunicazione dell’avviso di deposito della relazione peritale, avvenuta mediante raccomandata a/r ricevuta il 16-11-2012, e l’opposizione avrebbe dovuto proporsi entro il termine di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione, ossia entro il 16/12/2012.

2. L’ordinanza è stata impugnata da C.P. con ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resistono con controricorso la Regione Calabria e Snam Rete Gas s.p.a..

3. Le parti Regione Calabria e Snam Rete Gas s.p.a. hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Ad avviso del ricorrente ha natura dilatoria il termine di trenta giorni prescritto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, richiamato dall’art. 54 cit. D.P.R.. Solo dopo il decorso di detto termine, decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della relazione di stima presso l’ente espropriante, ed entro i successivi trenta giorni, deve essere proposta opposizione alla stima. Il termine perentorio per proporre detta opposizione non coincide con quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, ed inizia invece a decorrere dalla scadenza del termine dilatorio sopra citato. Deduce infine il ricorrente che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 fa decorrere il termine di impugnazione dalla notifica della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, ma che la relazione peritale non gli era mai stata notificata.

5. Il motivo è fondato.

5.1.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la previsione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001; da ultimo Cass. ord. n. 3074/2018), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. – che si sostituisce al diritto reale e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa -. Al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21. “L’art. 54 si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall’art. 20, commi 11 e 12; artt. 22, 23 e 26, comma 11 T.U., in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva. Nell’ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”). E proprio al lume di dette due fattispecie -quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre “dalla notifica del decreto di esproprio”; ovvero “dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio” ” (Cass. ord. n. 3074/2018). Nella predetta sequenza procedimentale il termine dilatorio previsto dall’art. 27, comma 2 T.U., espressamente richiamato dall’art. 54, comma 1 rimasto in vigore dopo l’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 ha la chiara finalità di attribuire alle parti un periodo temporale di differimento affinchè possa essere valutata la stima e decidere se accettarla oppure opporvisi. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito, con riferimento a fattispecie non assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 – in vigore dal 6-10-2011-, che il termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, ora abrogato, del D.P.R. citato, non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2 D.P.R. n. medesimo (Cass. n. 4880/2011 e 28791/2018). Deve infine ritenersi che la sequenza procedimentale di cui si è detto sia rimasta immutata anche nella vigenza del regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile nella fattispecie in esame- il ricorso di opposizione alla stima è stato depositato il 16-1-2013-, considerato che sono tuttora vigenti l’art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1 T.U..

5.2. Ciò posto, l’esegesi fatta propria dalla Corte territoriale non solo non tiene conto della sequenza procedimentale di cui si è detto e della specifica finalità del termine dilatorio previsto dall’art. 27, comma 2 T.U., ma incorre anche in violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29.

La Corte d’appello afferma, nel richiamare il citato art. 29, che “il termine di decadenza entro cui proporre l’opposizione è quello di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’avviso di deposito della relazione peritale”. Invece il termine a quo previsto dall’art. 29 citato decorre dalla notificazione della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio, ed il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notificazione della stima peritale. I controricorrenti non contestano detta circostanza, ma assumono che l’avviso di deposito sia equipollente alla notificazione ex art. 29 citato e che in ogni caso in data 29-11-2012 il C., tramite il proprio difensore quale “mandatario” autorizzato ad ottenere copia della relazione peritale, abbia acquisito conoscenza effettiva della stima. I controricorrenti chiedono pertanto, in via eventuale, la correzione della motivazione dell’ordinanza impugnata ex art. 384 c.p.c., sostenendo che la notificazione sia atto a forma libera e non soggetto a particolari discipline o formalità.

Le argomentazioni difensive dei contro ricorrenti non sono fondate. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine perentorio per proporre opposizione alla stima decorre solo dal momento in cui l’espropriato riceve piena e legale conoscenza di quest’ultima attraverso valida notifica dell’atto amministrativo che ha determinato l’indennità di esproprio, e non trova applicazione, nell’ambito del procedimento amministrativo, la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c.(Cass. n. 25668 del 2015 e Cass. n. 14767 del 2001).

Inoltre “Le Disposizioni con le quali il legislatore sancisce una decadenza sono di stretta interpretazione e pertanto la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente” (Cass. n. 1245/1980; 2853/2006). Si tratta di un principio a cui si intende dare continuità, imponendosi viepiù l’interpretazione rigorosa in tutti i casi in cui vi sia interferenza con diritti a rilevanza costituzionale, come nella specie (artt. 24 e 42 Cost.).

5.3. Ne consegue la fondatezza della censura, non essendo decorso, nel caso in esame, il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 in mancanza di valida notifica della stima peritale.

6. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472