LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21980/2017 proposto da:
E.S.M., B.S., in proprio e quali genitori legali rappresentanti dei figli minori E.S.O. ed E.S.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA LIONELLO;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNE MIRA in persona del Sindaco pro tempore D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE SARTI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1256/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato MIGLIORATI FRANCESCO per delega;
udito l’Avvocato MASSANO MARIO.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che nel caso di specie la sentenza oggetto di impugnazione risulta essere stata notificata, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c., a mezzo “PEC”;
rilevato che, nella specie, ad opera del difensore della parte odierna controricorrente, risulta attestato che la copia su supporto analogico-cartaceo della sentenza oggetto di deposito è stata estratta dal fascicolo telematico della causa già pendente innanzi al giudice “a quo”, nonchè la sua conformità all’originale esistente nel predetto fascicolo;
rilevato che in merito alla questione degli oneri da assolvere, anche in relazione all’attestazione della conformità all’originale digitale della relata di notificazione, pende questione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù di ordinanza interlocutoria della Sezione 6-3 del 9 novembre 2018, n. 28844;
ritenuta, pertanto, la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019