LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22566-2017 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO A. PONCHIELLI, 6, presso lo studio dell’avvocato MARIO PECORARO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 19901/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. – P.G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento ***** S.p.A. contro il decreto del 28 luglio 2017 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierno ricorrente.
2. – Il Fallimento ***** S.p.A. resiste con controricorso.
3. – Successivamente il P. ha depositato istanza di rimessione in termini, a seguito del deposito del controricorso, con cui il Fallimento ha riferito che la copia del ricorso notificata via Pec constava di una sola pagina contenente esclusivamente il nome delle parti ed il riferimento al provvedimento impugnato.
A sostegno dell’istanza il P. ha sostenuto che la mancanza di pagine nell’atto notificato alla controparte era da scriversi ad un malfunzionamento del sistema informatico ed ha invocato l’autorità di Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121.
RITENUTO
CHE:
4. – Sussistono i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c., per il rinvio della causa in pubblica udienza ai fini dell’approfondimento della fondatezza dell’istanza di rimessione in termini.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione 1 civile.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019