Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15128 del 03/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27651-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LIA GIORDANENGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da M.B., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi (e sanzioni) dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale dalla stessa svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;

M.B. si è costituita con controricorso, illustrato da memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, artt. 3, della L. n. 6 del 1981, art. 10 e 21, e dello Statuto INARCASSA, approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, artt. 7, 23 e 37, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo contesta violazione e Falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011); nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 22, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie; negando all’Ente la spettanza dei contributi in regime di gestione separata, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la questione relativa all’eccezione proposta dall’Inps, inerente il mancato compimento della prescrizione quinquennale con riferimento ai redditi relativi all’anno 2008, eccezione che viene riproposta in questa sede;

nelle more del giudizio è pervenuta a questa Corte un’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della controricorrente, munito di procura speciale riportata in calce, con la quale la parte, dichiarando di possedere i presupposti richiesti dalla L. n. 136 del 2018 (di conversione del D.L. n. 119 del 2018, art. 3) c.d. Rottamazione ter, per la definizione delle controversie non definitive pendenti, chiede la sospensione del processo relativo alla presente controversia al fine di potersi avvalere della disposizione sopra richiamata;

pertanto, la Corte, preso atto della predetta istanza di sospensione, dispone il rinvio del processo a nuovo ruolo;

visto l’esito del giudizio dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

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