LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29794-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FIGLINE AGRITURISMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2188/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della s.r.l. Figline Agriturismo avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2006.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 51 e 54; che l’attività dell’Ufficio si sarebbe esplicata “a tavolino” e che la CTR avrebbe errato nel non distinguere le diverse ipotesi di attività d’indagine o, comunque, nel non aver verificato l’onere del contribuente di enunciazione in concreto delle sue ragioni e della loro rilevanza;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che, in data 8 aprile 2019, la società controricorrente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019