Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15134 del 03/06/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 449-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., unica erede del Sig. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20 presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO BORSALINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1354/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.M. contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo agli anni 2007-2008.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c., giacchè la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che le risultanze del redditometro non potessero assurgere al rango di presunzioni legali e necessitassero di essere integrate aliunde; che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici di appello ritenuto sufficiente la dimostrazione del contribuente di aver avuto disponibilità sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che, in data 9 aprile 2019, il G. ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.

P.Q.M.

Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472