LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1260-2018 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA MARIA ROSARIA URSILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, offre legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4431/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che C.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l’anno 2007.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17, e dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il contribuente aveva presentato dichiarazioni adeguate agli studi di settore, ed avrebbe così avallato la rideterminazione del reddito da parte dell’Ufficio, senza alcuna considerazione per l’attività del ricorrente, in termini di dimensioni e della relativa localizzazione;
che, col secondo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17, e dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la ricostruzione induttiva dell’accertamento di maggiori redditi fondato sull’antieconomicità della gestione non sarebbe stato accompagnato da alcuna convincente argomentazione;
che, da ultimo, il C. assume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, laddove la CTR avrebbe escluso una violazione del giusto procedimento, pur a seguito di omesso contraddittorio;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che, in data 29 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019