LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1802-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1682/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso della s.r.l. G.M., aveva annullato l’avviso di accertamento per IRES e IRAP, relativo all’anno 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacchè l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando solo la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza.
CONSIDERATO
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;
che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2, e art. 22, in riferimento all’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
che la ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;
che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR, nonostante la regolarità e tempestività del deposito dei documenti (elenco raccomandate e avviso di ricevimento, avrebbe omesso di illustrare le ragioni per le quali il tempestivo deposito non avrebbe consentito di ritenere ammissibile il gravame;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che, in data 9 aprile 2019, la società ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019