Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15138 del 03/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1976-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5203/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di S.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2009.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, artt. 325,326 e 327 c.p.c., comma 1;

che la CTR avrebbe erroneamente trascurato di valutare l’inammissibilità del gravame proposto dal contribuente, che aveva in precedenza notificato un ricorso per revocazione avverso la sentenza di primo grado, determinando così la decorrenza del termine breve per proporre appello; che l’intimato ha resistito con controricorso, sostenendo che il ricorso avversario sarebbe stato inammissibile, giacchè, con provvedimento del 12 maggio 2017, l’Agenzia avrebbe riconosciuto l’erroneità dell’intimazione definitiva, il che avrebbe determinato una vera e propria rinuncia; che, in data 9 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.

P.Q.M.

Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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