LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3658-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società CLC DI C.G. & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAROFALO 81, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA FAGIOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FERRI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1924/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello di C.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena. Quest’ultima aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe dovuto trattandosi di un accertamento del reddito a carico della società di persone, riverberantesi su tutti i soci – procedere alla riunione dei giudizi, tanto più in presenza di una richiesta della parte erariale;
che, col secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 64 e 109, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata, pur prendendo atto che le fatture riepilogative delle varie attività svolte non recavano indicazioni certe o precise, avrebbe però erroneamente concluso che la circostanza non potesse escludere la deducibilità dei costi, valorizzando all’uopo meri tabulati esemplificativi;
che, attraverso l’ultimo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: i giudici di appello, dopo aver richiamato le vicende della società Edilcostruzioni, avrebbe poi limitato l’accoglimento del gravame al solo punto 3 dell’atto di appello;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che, in data 16 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019