Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15141 del 03/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7190-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTON MARIA VALSALVA 34, presso lo studio dell’avvocato VERONICA GENCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CRESCENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4858/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 5285/16, sez. 10, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da L.A. avverso l’avviso di accertamento ***** relativo a rendita catastale 2013;

che avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate alla CTR Lazio. Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto del gravame;

che il giudice di seconde cure, con sentenza 4858/17, accoglieva l’appello e rigettava il ricorso del contribuente;

che quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di tre motivi;

che ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria;

chea causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

che con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l’inammissibilità dell’appello perchè tardivo;

che con il secondo motivo lamenta sotto diversi profili la mancanza di idonea motivazione del provvedimento di riclassamento dell’immobile di sua proprietà.

che con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere.

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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