LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22252-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
O.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, MARIO GARAVOGLIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 274/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE O.M.G. proponeva ricorso alla competente CTP avverso la cartella emessa nei sui confronti all’esito dell’attività di liquidazione compiuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis sulle dichiarazioni presentate nell’anno d’imposta 2004 dalla società Piemme della quale la stessa era stata soda sino all’aprile 2005.
Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate e con l’Agente della riscossione, accoglieva il ricorso senza pronunziarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e riteneva la tardività della notifica della cartella, effettuata alla società quando la socia aveva già cessato la carica all’interno del sodalizio.
Decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la CTR Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riteneva inammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia con esclusivo riferimento alla tardività della notifica della cartella, risultando per tale vicenda la legittimazione in via esclusiva dell’agente della riscossione che, in grado di appello, non aveva nemmeno proposto appello incidentale.
Propongono con un unico atto ricorso per cassazione avverso la ricordata pronunzia, affidato ad un motivo, l’Agenzia delle entrate nonchè l’Agenzia delle entrate – Riscossione, quale successore di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a..
Resiste con controricorso O.M.G. e memoria.
La causa è stata posta in decisione ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la chiesta riunione del presente procedimento con altri pendenti fra le stesse parti, con l’unico motivo proposto i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 53. La CTR avrebbe omesso di considerare che l’Agenzia era stata parte del giudizio di primo grado ed era stata soccombente nella anzidetta fase con riferimento tanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva – non esaminata dal giudice di primo grado o comunque esaminata implicitamente – quanto alla ritenuta tardività della notifica della cartella sostenuta dal giudice di primo grado sul presupposto che la notifica effettuata al debitore principale non potesse considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della O., tanto di per sè giustificando la legittimazione all’impugnazione.
La censura, ritualmente dedotta, diversamente da quanto esposto dalla controricorrente in quanto espositiva delle ragioni poste a suo fondamento ed indicativa degli elementi posti a suo fondamento, è fondata.
L’Agenzia, invero, si duole giustamente del fatto che la CTR abbia ritenuto inammissibile l’appello in relazione alla questione relativa alla tempestività della notifica della cartella decisa, a suo dire, erroneamente dal giudice di primo grado.
Ora, il giudice di appello ha tralasciato di considerare che diversamente dalle eccezioni riguardanti le modalità di esecuzione del procedimento notificatorio della cartella da parte dell’agente della riscossione, l’eccezione con la questione – sollevata dal contribuente – circa la tardività o comunque la non opponibilità di una notifica della cartella effettuata ad un soggetto diverso da quello legittimato non attiene ad un vizio proprio della cartella tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.
In questa prospettiva, questa Corte ha già avuto modo di ritenere che nel caso in cui il contribuente deduca l’intervenuta decadenza dell’ente impositore dalla potestà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell’ente titolare del diritto di credito, contro il quale è diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione -cfr. Cass. n. 7278/2017; Cass. n. 10477/2014 -.
Orbene, nel caso di specie, la CTP aveva esaminato la questione relativa alla opponibilità della cartella notificata alla società alla socia del sodalizio, sicchè non poteva in alcun modo escludersi nè l’interesse ad impugnare – dovendosi valutare gli effetti pregiudizievoli nascenti dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 29578/2017) – nè la legittimazione dell’Agenzia a contrastare la statuizione del giudice di primo grado che l’aveva vista soccombente su questione specificamente prospettata nel giudizio di primo grado – quella della tempestività della notifica della cartella alla società Piemme s.n.c. -, come riportato a pag. 3 2 periodo del ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio nel quale verrà esaminata l’eccezione di tardività della notificazione della cartella di pagamento legittimamente sollevata dal contribuente nei confronti dell’ente impositore.
Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, al quale spetterà di liquidare anche le spese del giudiio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019