Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15149 del 03/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22499-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA LUISA CONTE, VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1528/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.E. avverso il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dalla predetta contribuente. Secondo la CTR era fondata la domanda di rimborso, a nulla rilevando la qualità di sostituito d’imposta del contribuente.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due motivi l’Agenzia delle entrate.

Si è costituita con controricorso la parte resistente. L’Agenzia ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 655 e della direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dagli organi dell’UE. Con il secondo motivo si prospetta la violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665. Secondo la ricorrente la contribuente svolgeva pacificamente attività d’impresa, per cui non le era dovuto il chiesto rimborso.

I motivi, che meritano un esame congiunto in relazione al contenuto omogeneo delle censure, sono fondati.

Secondo la ricorrente la CTR, sulla residua pretesa relativa, pacificamente, a redditi da lavoro autonomo ritratti dal contribuente, dopo che il predetto aveva rinunziato al rimborso delle somme relative a ritenute d’acconto correlate a redditi da lavoro dipendente trattenute dal datore di lavoro, avrebbe riconosciuto il rimborso di somme in favore di esercente attività di lavoro autonomo, ancorchè ciò fosse impedito dalla piena assimilabilità di tali redditi a quelli da attività d’impresa, per i quali era stato escluso il diritto al rimborso dalle pronunzie degli organi Eurounitari sopra indicati.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Ed invero, come già chiarito da questa Corte in pronunzie relative a materia omogenea a quella qui in esame, il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 19901992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O.M. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990”, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (5 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. lav., 09/06/2017, n. 14465). Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Dovendo quindi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte e sopra riportato, è evidente come la CTR non si sia ad essi allineata, avendo totalmente tralasciato di esaminare l’incidenza della tipologia di attività svolta dal contribuente ai fini della richiesta di rimborso.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia anche per la liquidazione delle 4ese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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