LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22989-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
S.M., M.G., C.A., F.E., F.F., A.G.M., MA.VI., D.C., M.D.D.C., CA.RO., ST.LU., G.R., R.M., F.L., DE.CA.LI., SSD SRL, CO.MA., D.F.F., B.L., T.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 710/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 03/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia proposta da S.M., M.G., C.A., F.E., F.F., A.G.M., Ma.Vi., D.C., M.D.D.C., Ca.Ro., St.Lu., G.R., R.M., F.L., De.Ca.Li., SSD s.r.l., Co.Ma. D.F.F., B.L., T.G. su impugnazione di avvisi di accertamento L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliari incluse nella cosiddetta “microzona 1 e 2 del Comune di Lecce”. Per gli immobili ubicati nelle indicate microzone, essendo sensibilmente mutato il rapporto tra il valore medio di mercato (ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138), e il corrispondente valore medio catastale, era stata effettuata una revisione parziale del classamento ai fini dell’applicazione dell’ICI.
In particolare, la CTR ha ritenuto che gli atti impugnati contenesse una motivazione generica, per cui l’accertata evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona non era sufficiente e non poteva costituire motivazione idonea, mancando l’analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda.
Le parte intimate non si sono costituite.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 trattandosi di norma a carattere speciale, volta a un aumento delle rendite in microzone autonome (revisione generalizzata).
Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere la C.T.R. sospeso il processo, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali.
Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. l, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61. Secondo l’Agenzia delle entrate non sarebbe necessario indicare nell’atto di classamento specifiche caratteristiche dell’immobile, sicchè la decisione impugnata sarebbe sul punto viziata.
Il secondo motivo, che merita di essere esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è infondato.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’1.1.2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione. Peraltro, l’art. 39, comma 1 bis – aggiunto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1^ gennaio 2016 – (“La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sono infondati.
Ed invero, il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015).
Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017).
Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione -cfr. Corte Cost. n. 249/2017 -, non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato.
Orbene, la CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, rilevando per un verso la genericità della motivazione esposte negli atti impugnati – non risultando dagli stessi in modo specifico la sussistenza dei presupposti per una revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona – e, per altro verso, non ritenendo sufficiente il riferimento ad interventi di riqualificazione urbana e di viabilità interna, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine alla tipologia degli interventi e del vantaggio ritraibile concretamente dai singoli immobili interessati.
Il ricorso va per l’effetto rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019