LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1668-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ASAPLAST SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI, 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA SIRIGNANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando la sentenza che aveva annullato l’avviso di rettifica e di irrogazione sanzioni a carico della società Asaplast s.r.l. per la ripresa di dazi doganali per l’anno 2011 sul rilievo della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
La CTR, nel rigettare l’impugnazione dell’Agenzia, ha ritenuto che le sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24823/2015, sul tema della garanzia stabilita dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avevano sancito l’obbligo del contraddittorio in materia di tributi armonizzati e che nel caso di specie, vertendosi in ambito di materia doganale armonizzata, era risultato evidente il mancato rispetto del termine anzidetto, non potendosi nemmeno considerare urgente l’adozione di un atto in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, avendo la parte contribuente fornito la prova della necessità del contraddittorio, non risultando applicabile la novella della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7, intervenuta nell’anno 2012.
L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
La ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Secondo l’Agenzia la sentenza impugnata non sarebbe conforme ai principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite, alla stregua dei quali sarebbe esclusa la necessità di un contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale, escludendo altresì l’applicazione in materia della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
La censura è fondata nei termini di seguito esposti.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11,nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente (Cass., S.U., n. 24823/2015, Cass. 2 luglio 2014, n. 15032, Cass. n. 9414/2019).
A tale principio non si è affatto uniformato il giudice di appello che ha invece ritenuto applicabile la disciplina del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Nemmeno la CTR ha adeguatamente affrontato il tema, che pure è stato lungamente esaminato da questa Corte, in ordine alla c.d. prova di resistenza, limitandosi ad affermare labilmente l’esistenza di elementi indicati dalla parte contribuente senza vagliarne l’eventuale pretestuosità (Cass. 23 maggio 2018, n. 12832). Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte controricorrente anche in memoria, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 giugno 2019