LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7162-2017 proposto da:
ELETTROSISTEMI DI S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MANCA;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LAURO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/12/2016, R.G.N. 377/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO per delega Avvocato GIOVANNI LAURO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 449/2016, depositata il 7 dicembre 2016, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile il gravame della società Elettrosistemi di S. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, pronunciando nella causa promossa da B.S. nei confronti di S.M., quale titolare dell’impresa individuale Elettrosistemi di S.M., aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento intimato alla ricorrente in data 31 dicembre 2009, con le conseguenze di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 ed inoltre ritenuto che l’attività svolta dalla lavoratrice fosse da inquadrare nel superiore 5 livello, in luogo del 6 livello che le era stato attribuito, con la condanna del convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. La Corte fondava la statuizione di inammissibilità sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta da un soggetto diverso da quello destinatario delle pronunce di condanna nel giudizio di primo grado, senza che risultasse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 c.p.c., comma 4, un trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dall’imprenditore individuale – persona fisica S.M. alla Elettrosistemi di S. s.r.l., non essendovi stato consenso della creditrice nè per la sostituzione del terzo nel lato passivo del rapporto, nè ai fini di cui all’art. 2560 c.c.; osservava poi la Corte come non potesse neppure, nella specie, farsi applicazione dell’art. 2112 c.c., sul rilievo che il conferimento dell’azienda alla società era intervenuto in epoca successiva all’estinzione del rapporto di lavoro.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società Elettrosistemi di S. S.r.l. con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che fosse intervenuto nella specie, con atto pubblico in data 15 febbraio 2012, un conferimento di azienda da parte dell’impresa individuale alla Elettrosistemi di S. S.r.l. e che tale cessione fosse stata allegata e documentata dalla parte appellante.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2112,2559 e 2560 c.c. e art. 111 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non applicabile al caso in esame l’art. 2112 c.c., comma 2, di conseguenza escludendo che la società appellante avesse acquisito mediante il conferimento dell’azienda, insieme con la qualità di debitore solidale, la legittimazione ad impugnare ex art. 111 c.p.c., comma 4, la decisione di primo grado.
3. Premesso che i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si osserva che il ricorso è fondato.
4. Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che “la trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso. Pertanto, qualora detta trasformazione intervenga nel corso del processo, la società è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell’impresa individuale, a condizione che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, da cui deriva la legittimazione processuale, sia allegata e provata” (Cass. n. 16556/2013).
5. Si deve, inoltre, rilevare che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dà luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell’avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio: con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene, infatti, a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell’azione processuale, dal lato attivo o da quello passivo; anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa, il quale peraltro può intervenire in giudizio ed è legittimato a impugnare ia decisione.
6. Del resto – come precisato da Cass. n. 17959/2016 – “il conferimento di un’azienda individuale in una società di capitali costituisce cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso”, disciplinata dall’art. 111 cod. proc. civ..
7. Peraltro è stato, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che “il trasferimento di un ramo d’azienda da una società all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l’art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario. Tuttavia, poichè la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l’art. 111 c.p.c., comma 4, espressamente dispone che la sentenza può essere impugnata anche dal successore” (Cass. n. 25952/2005).
7.1. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 23936/2007, per la quale (conforme n. 23937/2007 e altre successive) “il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa”.
8. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 449/2016 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale – previo accertamento della sussistenza nella specie di un conferimento di azienda dall’impresa individuale alla società, alla stregua delle risultanze acquisite al giudizio procederà a fare applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019