LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.N., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Elio Addante, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone n. 11;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1945 del Tribunale di Bari, depositata il 2 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 7 febbraio 2019 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Vittorio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
udite le difese svolte dall’Avv. Carcofarna per delega dell’Avv. Elio Addante per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 1945 del 2. 2. 2015 il Tribunale di Bari rigettò il ricorso proposto dall’Avv. A.A., in proprio e quale difensore di P.N., per la riforma del provvedimento del Giudice tutelare di Bari che all’esito del procedimento che aveva nominato un amministratore di sostegno a P.L., figlio di P.N., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del 22.6.2009 aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso al proprio difensore, sul presupposto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, esso non fosse dovuto. Il Tribunale confermò la decisione impugnata rilevando che nel caso di specie il provvedimento di nomina del giudice tutelare si era risolto nella nomina di un amministratore di sostegno per l’assistenza nel compimento di singoli atti, specificamente indicati, senza incidere sull’esercizio di diritti fondamentali del beneficiario, sicchè essendosi svolto il procedimento secondo il suo modello legale tipico non richiedeva l’assistenza di un difensore, potendo essere introdotto dalla parte personalmente, mentre l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione soltanto nei casi in cui l’interessato sia parte di un procedimento per cui l’assistenza del difensore è per legge necessaria. Rigettò quindi il ricorso e revocò altresì l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a P.N..
Per la cassazione di questo provvedimento, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 2.9.2015, ricorre P.N., sulla base di due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione ed erronea applicazione dell’art. 82 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 e art. 75, comma 2, agli artt. 404 e segg. e art. 414 c.c. e agli artt. 2 e 13 Cost., art. 32 Cost., comma 2, e artt. 125, 712 e segg., artt. 720 bis, 732 e 737 e segg. c.p.c. e art. 111 Cost., censurando l’affermazione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che nel procedimento del quo la nomina dell’amministratore di sostegno non avesse inciso sui diritti fondamentali del beneficiario, traendo da ciò la conseguenza che in esso non era necessaria la difesa tecnica e quindi non fosse liquidabile il compenso al difensore ed andasse altresì revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in rapporto agli artt. 82, 125, 712 e segg., artt. 720 e segg. e art. 737 c.p.c. e artt. 3 e 24 Cost., contestando l’affermazione del giudice a quo secondo cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato non trova applicazione nei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali non è necessaria l’assistenza di un difensore.
Il terzo motivo denunzia vizio di omessa pronuncia, per non avere il Tribunale esaminato il motivo di opposizione che contestava la legittimità del provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione nonostante il compiuto svolgimento dell’attività difensionale.
Va esaminato per primo, in quanto involge un quesito di ordine generale avente carattere logicamente e giuridicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso, che censura la ratio della decisione impugnata secondo cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione nei soli casi in cui l’assistenza tecnica del difensore sia ritenuta dalla legge necessaria, con esclusione quindi dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui la parte può rivolgersi direttamente al Giudice ed avanzare personalmente le sue istanze e difese.
Il mezzo è fondato.
Questa Corte ha affermato che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (Cass. n. 30069 del 2017).
Tale indirizzo va qui confermato in ragione del rilievo che il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo “nel processo civile”, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore”, non solo quindi, con riferimento a questi ultimi, nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nei casi in cui essa dipenda dalla scelta dell’interessato, sul presupposto, di tutta evidenza, che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è dichiarata obbligatoria dalla legge l’interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.
La conclusione accolta, oltre a discendere dalla lettera della legge, appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari. Posizione di parità che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti.
Gli altri motivi si dichiarano assorbiti.
La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la liquidazione delle spese al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
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