LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11917-2017 proposto da:
AVVOCATO S.A.S. rappresentato e difeso da sè
medesimo ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente e c/controricorrente all’incidentale –
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GUGLIELMI;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 132/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 6.3.2017, in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza del medesimo Tribunale, pronunciata in sede di appello, da parte della Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Chieti, accoglieva la domanda proposta dall’avvocato S.A. e, per l’effetto, dichiarava che il medesimo, quale condomino del Condominio *****, era tenuto a partecipare alle spese condominiali nella misura del 7,66; accertava, inoltre, il diritto dello S. “alla restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme effettivamente pagate in eccesso, con riferimento alla maggiore percentuale millesimale se e nella misura applicata dal Condominio nei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A., sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale il condominio ***** sulla base di due motivi.
S.A. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di carattere logico-giuridico, va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il condominio ***** deduce la violazione dell’art. 2967 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il Tribunale accertato il diritto dello S. alla restituzione degli oneri pagati in eccesso dal condominio, calcolati in relazione ad una quota pari a 9,34 millesimi invece che alla quota pari a 7,66 millesimi, senza accertare che lo S. non avrebbe mai pagato gli oneri condominiali. Il giudice d’appello avrebbe, quindi, omesso di accertare il fatto costitutivo della richiesta di restituzione, nonostante il condominio avesse dato prova della sua morosità, attraverso la produzione dei rendiconti annuali e di un decreto ingiuntivo, per omesso pagamento di oneri condominiali, che lo S. non aveva opposto.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 346 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione, formulata dal condominio nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto le somme richieste in restituzione dallo S., in caso di erroneo calcolo della sua quota condominiale, e quelle dovute per oneri condominiali non pagati.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, sono fondati.
Il Tribunale ha omesso di accertare se le somme dovute a titolo di oneri condominiali siano state effettivamente pagate dallo S., sul quale incombeva la prova, avendo fatto richiesta di ripetizione ex art. 2033 c.c. per l’errato calcolo della quota condominiale ed avendo il condominio dedotto l’omesso pagamento degli oneri condominiali, producendo documenti decisivi per il giudizio, non esaminati dal giudice d’appello, costituiti dai rendiconti condominiali, dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello S. (da questi non opposto) e dalle risultanze della CTU.
Sotto altro profilo, il giudice d’appello è incorso nella violazione dell’art. 346 c.p.c., per avere omesso di esaminare l’eccezione di compensazione tra le somme calcolate sulla base degli originari millesimi, attribuiti allo S., pari a 9,34 e quelle accertate in giudizio pari a 7,66.
Tale richiesta era contenuta nella comparsa di costituzione del condominio nel giudizio di primo grado ed in grado d’appello (v. in particolare pag. 3 comparsa di costituzione in quello del Condominio).
Inoltre, lo stesso S., nell’atto di riassunzione, aveva chiesto la rideterminazione degli oneri condominiali, anche in via equitativa, mentre il Tribunale ha dichiarato il diritto dello S., “alla restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme effettivamente pagate in eccesso, con riferimento alla maggiore percentuale millesimale se e nella misura applicata dal Condominio nei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”, con una pronuncia che finisce per favorire solo la proliferazione dei giudizi.
Colgono, pertanto, nel segno le censure del condominio *****, nè può giustificarsi la condanna generica, perchè mancava un’istanza delle parti, espressamente richiesta dall’art. 278 c.p.c., rilevando, invece, in senso contrario, la richiesta dello S. di determinazione delle somme dovute a titolo di pagamento degli oneri condominiali, anche in via equitativa e l’eccezione di compensazione proposta dal condominio.
La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata innanzi al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Va dichiarato assorbito il ricorso principale, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla determinazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia innanzi al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
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