Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15186 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25760-2012 proposto da:

HOLIDAY VILLAGE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

CHE:

– la Holiday Village S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso ai fini dell’IVA relativa al periodo 6/11-31/12/2004, notificato il 18/10/2007;

– successivamente alla notifica del ricorso e prima dell’udienza di trattazione decedeva (il 13/3/2009) uno dei difensori della società ricorrente;

– la C.T.P. di Grosseto, senza dichiarare l’interruzione del processo, respingeva il ricorso della contribuente con sentenza n. 202/04/09 del 19/10/2009;

– avverso tale decisione la Holiday Village S.r.l., premettendo di essere venuta a conoscenza della sentenza solo a seguito della notifica della cartella di pagamento, proponeva appello – in data 12/4/2011 – alla C.T.R. della Toscana che, con la sentenza n. 35/16/12 del 9/7/2012, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva;

– avverso tale decisione la Holiday Village S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la Holiday Village censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 327 c.p.c., commi 1 e 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 38, comma 3, e art. 40,commi 1 e 2, per avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività dell’impugnazione non ravvisando nella fattispecie un caso di “ignoranza del processo” tale da giustificare la disapplicazione del “termine lungo”.

2. Il motivo è infondato.

L’appello è stato proposto ben oltre il termine di un anno (fissato dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione ratione temporis applicabile, norma richiamata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, primo periodo), maggiorato di 46 giorni per la cosiddetta “sospensione feriale” (all’epoca disciplinata per tale durata).

L’imprecisione normativa contenuta nella sentenza impugnata che richiama l’art. 327 c.p.c., comma 2, anzichè la norma speciale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, secondo periodo (“Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”) – non assume rilievo.

Infatti, “nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.” (Cass., Sez. 65, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017, Rv. 644592-01; nello stesso senso: Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 24899 del 09/10/2018, Rv. 650979-01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9330 del 11/04/2017, Rv. 644708-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n” 23323 del 15/10/2013, Rv. 629486-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 10/06/2011, Rv. 61847-01).

Del resto, l’ignoranza del processo tributario di primo grado non può mai essere invocata dal ricorrente costituito in giudizio, soggetto che ha dato avvio al processo stesso.

La contribuente Holiday Village ha impugnato innanzi alla C.T.P. l’avviso di accertamento costituendosi nel relativo giudizio dalla stessa intrapreso e, per giunta (corre sottolinea la C.T.R.), col ministero di due difensori: non si può configurare, dunque, la sua ignoranza del processo (la cui prova, peraltro, incombe sulla parte che la deduce).

3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini avanzata (ex art. 184-bis c.p.c., oggi art. 153 c.p.c., comma 2) per la proposizione dell’appello.

4. La sentenza impugnata, effettivamente, non contiene alcun cenno a tale domanda.

Riconosciuta l’astratta configurabilità di un’omissione di pronuncia rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essa non può comunque condurre alla cassazione della gravata sentenza. Infatti, è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio per il quale, in caso di nullità della sentenza o del procedimento (tra cui l’omessa pronuncia), condivisibili esigenze di economia processuale impongono un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., u.c., sì da evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto comunque essere decisa nel merito, purchè beninteso – senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto (tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Rv. 637019-01 e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632915-01).

Nel caso in esame, la domanda di rimessione in termini per la proposizione dell’appello non poteva essere accolta, dato che la decadenza dall’impugnazione era dipesa da un impedimento evitabile con la normale diligenza richiesta alla parte processuale già costituita colpita da un evento interruttivo del processo e al difensore superstite, entrambi rimasti inerti per oltre due anni dal decesso di uno degli avvocati della contribuente.

Conseguentemente, anche il secondo motivo si rivela infondato. 5. In conclusione, il ricorso è respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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