Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.15188 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11328-2012 proposto da:

EGIMOTORS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI) LAMICELA, GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso; udito per il ricorrente l’Avvocato LOVETERE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA

Nel corso del 2005, la Egimotors s.r.l. effettuò 23 importazioni di veicoli ruotati 4×4 c.d. All Terrain Vehicles (ATVs), prodotti dalla statunitense Polaris Sales Inc, denunciandoli sotto la voce doganale “8703 – Autoveicoli da turismo…” e scontando dazi nella misura del 10%. Con sentenza del 27.4.2006 resa nella causa n. C-15/05 (di seguito, anche, “Kawasaki-1”), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dichiarò tuttavia l’invalidità del Punto 5 del Regolamento n. 2518/98 (sul cui presupposto la Egimotors aveva denunciato la merce suddetta), stabilendo che la tipologia di veicoli in questione avrebbe dovuto classificarsi sotto la voce “8701 – Trattori…”, ed in particolare – concorrendo quattro determinate condizioni, ossia l’essere i veicoli dotati a) di un solo sedile, b) di un manubrio che consente di sterzare le ruote direzionali, secondo il principio di Ackerman, c) di un dispositivo di aggancio e d) di una capacità di traino pari al doppio del proprio peso – alle sottovoci da 87019011 a 87019039, a seconda della potenza dei motori di cui sono dotati, con conseguente totale esenzione dai dazi, come previsto dal Regolamento CEE n. 2658/87. La Egimotors, ritenendo che – alla luce di detta decisione – la voce doganale denunciata per le importazioni in questione fosse conseguentemente errata, inoltrò all’Ufficio delle Dogane di Torino, in data 5.6.2008, istanza di revisione dell’accertamento, nonchè di rimborso di Euro 179.449,83, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, tuttavia rigettata sia dallo stesso Ufficio, sia – a seguito di ricorso gerarchico – dal Direttore Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta. La C.T.P. di Torino, adita dalla società, respinse il ricorso con sentenza n. 121/5/09, ma la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 18.3.2011, accolse parzialmente l’appello della stessa Egimotors. Osservò il secondo giudice che, almeno per uno dei modelli importati, lo “Scrambler 500 4×4”, difettasse un indispensabile requisito, ossia che esso fosse dotato di un dispositivo di aggancio. Quanto agli altri due modelli di veicolo importati, invece, la C.T.R. ritenne di doverli inquadrare nell’ambito della sottovoce 87019090 (“Trattori… altri”), soggetta al dazio doganale del 7%, e ciò in quanto detti modelli erano privi di sistemi di sollevamento idraulico, di verricelli, o di installazione di prese di forza, caratteristiche indicative della natura di trattore agricolo o forestale del mezzo.

Egimotors s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia omessa, nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’assoggettabilità alla voce “8701” del veicolo “Scrambler 500 4×4”, sul rilievo che esso non fosse dotato, di serie, di un sistema di aggancio, disponibile solo in via opzionale. Osserva invece la società che, dalla documentazione tecnica del veicolo prodotta in giudizio, emerge che detto mezzo risulta fornito di un foro con accessori per agganciare diversi dispositivi di raccordo (c.d. occhione), il che, a suo dire, rispetta pienamente il requisito in discorso e dimostra che il veicolo è stato progettato anche per il traino.

La sentenza impugnata sarebbe quindi affetta da contraddittorietà, nonchè da irragionevolezza, perchè ciò che è opzionale è soltanto la tipologia di aggancio in funzione della necessità di utilizzo, non già l’esistenza di un dispositivo di aggancio. In ogni caso, prosegue la ricorrente, la decisione non dà conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello per giungere ad una tale conclusione, ed è anche contraddittoria laddove da un lato fa riferimento al Regolamento di classificazione n. 1051/2009 – seppur non direttamente applicabile ratione temporis – e dall’altro non tiene conto del fatto che proprio ai sensi di detto Regolamento, ai fini che qui interessano, è sufficiente l’esistenza “di un foro che consente di agganciare diversi dispositivi di attacco”.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione delle regole di classificazione contenute nell’Allegato I al Regolamento CEE n. 2658/1987, come interpretate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 27.4.2006 resa nella causa n. C-15/05 (c.d. Kawasaki-1), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la società ricorrente, avrebbe errato la C.T.R. nel ritenere inapplicabile la totale esenzione dai dazi per i restanti modelli importati (“Int. Sportsman 500” e “Trail Boss 330”) sulla base dell’erroneo Parere di classificazione della Direzione generale dell’Agenzia delle Dogane del 30.11.2009 (che inquadra tale tipologia di veicoli, appunto, nella voce 87019090), ed ancora nell’individuare – quale elemento sostanzialmente necessario al fine di considerare un veicolo come trattore agricolo o forestale – l’esistenza di sistemi di sollevamento idraulico, di verricelli, o di installazione di prese di forza. Osserva in proposito la società che tali requisiti sono stati successivamente prescritti dal Regolamento di classificazione n. 1051/2009, che però non può essere applicato retroattivamente. Pertanto, una volta appurato che i modelli in discorso possiedono tutti i requisiti prescritti dalla sentenza Kawasaki-1 (ossia, essere dotati di un solo sedile, di un manubrio che consente di sterzare le ruote direzionali, secondo il principio di Ackermari, di un dispositivo di aggancio e di una capacità di traino pari al doppio del proprio peso), è giocoforza ritenere che essi devono essere classificati, nell’ambito della voce 8701, esclusivamente in ragione della potenza del proprio motore (e quindi, rispettivamente, alle sottovoci 87019020 e 87019011), con totale esenzione dai dazi, e non certo nella sottovoce 87019090, assoggettata al dazio del 7%.

2.1 – La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui solleva, in particolare, eccezione di giudicato esterno. Afferma che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sono passate in giudicato le pronunce di C.T.P. di Milano del 14.7.2011 e del 30.8.2011, nonchè di C.T.R. della Lombardia del 21.11.2011 (depositate ex art. 372 c.p.c. in data 23.1.2019), con le quali è stato definitivamente accertato che i modelli di ATVs importati da essa ricorrente, per cui è ricorso, sono conformi ai dettami della sentenza Kawasaki-1 (essendo dotati di un solo sedile, di un manubrio che consente di sterzare le ruote direzionali, secondo il principio di Ackerman, di un dispositivo di aggancio e di una capacità di traino pari al doppio del proprio peso), con totale esenzione daziaria.

In proposito, osserva il Collegio che, al fine di ritenere ammissibile detta produzione (e fermo il consolidato principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno anche nel giudizio di legittimità – v. da ultimo, Cass. n. 11754/2018), occorre che il giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione (arg. ex Cass. n. 11365/201.5), o almeno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, giacchè il “divieto posto dall’art. 372 c.p.c., (…) limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, (…) è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo” (così, Cass. n. 1534/2018). Ancor più esplicitamente, è stato condivisibilmente affermato che “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d’ufficio” (Cass. n. 21170/2016; Cass. n. 25401/2015).

Ora, nella specie, non è revocabile in dubbio che le sentenze rese dalla C.T.P. di Milano in data 14.7.2011 e 30.8.2011, come s’è detto prodotte in questa sede ex art. 372 c.p.c., per quanto emesse dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata (sicchè l’eccezione di giudicato esterno non avrebbe potuto sollevarsi in sede d’appello), stiano tuttavia divenute definitive certamente prima della notifica del ricorso, avvenuta il 27.4-2.5.2012; infatti, esse sono state emesse dalla Commissione meneghina su ricorsi proposti, rispettivamente, il 28.1.2010 e il 27.11.2009 (come risulta dal frontespizio di ciascun provvedimento) e pertanto dopo il 4.7.2009, data che segna lo spartiacque per il dimidiamento del termine lungo per impugnare, ex art. 327 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17), pari a sei mesi dalla pubblicazione, norma applicabile anche al giudizio tributario (v. Cass. n. 19979/2018).

Pertanto, trattandosi di giudicati formatisi nelle more tra la pubblicazione della sentenza d’appello e la proposizione del ricorso per cassazione, ne deriva che non soltanto la afferente produzione documentale è inammissibile, ma che è conseguentemente inammissibile anche la relativa eccezione, perchè l’attività processuale in discorso – si ripete, effettuata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., previa produzione documentale ex art. 372 c.p.c. – avrebbe dovuto essere svolta già in seno al ricorso per cassazione, come si desume chiaramente dall’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13916/2006, secondo cui “La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione”.

2.2 – E’ invece ammissibile la produzione della sentenza resa dalla C.T.R. della Lombardia in data 21.11.2011, perchè il giudicato s’è certamente formato in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione. Con detta decisione, il giudice d’appello lombardo, accogliendo il gravame proposto da Egimotors, ha riconosciuto fondata la pretesa della società di classificare, tra l’altro, gli ATVs “Sportsman 500”, “Trail Boss 330" e Scrambler 500”, importati nel 2005, in totale esenzione daziaria.

Ritiene tuttavia la Corte che detta statuizione non possa assurgere a giudicato esterno, rilevante in questa sede. Infatti, stante l’episodicità di ciascuna operazione doganale di importazione, non può farsi ricorso al principio, più volte affermato (da ultimo, Cass. n. 37/2019), secondo cui “Nel processo tributario l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”.

Perchè una tale estensione sia praticabile, occorre quindi che vi sia assoluta identità tra la fattispecie coperta dal giudicato e quella che si pretende da esso influenzata. Tale identità, tuttavia, non può ricavarsi – come in sostanza pretenderebbe Egimotors – dalla mera coincidenza della denominazione dei modelli di ATVs importati in quella vicenda giudiziaria ed in questa che occupa, perchè non può astrattamente escludersi che i mezzi in discorso, pur recanti la stessa denominazione, rechino in realtà caratteristiche costruttive in tutto o in parte diverse (perchè, a mero titolo di esempio, inerenti ad anni di costruzione precedenti, o a versioni non più in produzione, ecc.).

In altre parole, l’importatore che invoca l’efficacia di un giudicato esterno deve dimostrare che la regula iuris da esso evincibile si sia formata in relazione a merce di caratteristiche assolutamente identiche rispetto a quella ancora oggetto di controversia, in caso contrario il giudice non restando vincolato alla relativa statuizione. Il che è, appunto, quanto verificatosi nel caso che occupa, in cui, come già evidenziato, la società ricorrente ha sostanzialmente affidato tale prova alla mera coincidenza della denominazione dei tre modelli di ATVs importati, tuttavia insufficiente, per quanta poc’anzi evidenziato, a suffragare la necessaria identità merceologica.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La C.T.R. – con ragionamento logico e coerente – ha sostanzialmente escluso che la mera presenza del c.d. occhione sull’asse posteriore del mezzo (ossia, un foro nel telaio) possa equivalere al “towing hitch” (“dispositivo di aggancio”) di cui alla sentenza Kawasaki-1.

Anzitutto, la C.T.R. non ha affatto riconosciuto che lo “Scrambler 500” fosse stato progettato per il traino, come invece preteso da Egimotors. La frase riportata tra virgolette a pag. 5 della sentenza (secondo cui “i veicoli fuoristrada a quattro ruote Polaris sono stati progettati per essere capaci di spingere almeno il doppio del loro peso a vuoto non frenato”), nel percorso argomentativo seguito dalla C.T.R., riguarda in realtà gli altri due mezzi in discorso (“Int. Sportsman 500” e “Trail Boss 330”), e ciò proprio al fine di escludere la riconducibilità degli stessi alla v.d. 8703. Non può quindi ravvisarsi, sul punto, alcuna contraddittorietà. Anzi, proprio riguardo allo “Scrambler 500”, la C.T.R. ha escluso la sussistenza del requisito in discorso, avendo affermato che, dopo averne visionato le schede tecniche, era emerso che il dispositivo di traino era fornito solo come optional: il che significa che quello di traino era solo un utilizzo meramente eventuale.

Inoltre, la valutazione operata dalla C.T.R. nel senso che l’occhione non sia un “towing hitch” – oltre che costituire una questione fattuale, demandata al giudice di merito – è assolutamente logica e coerente, perchè, in definitiva, la scelta se destinare o meno il veicolo al traino deriva esclusivamente dalla volontà concretamente espressa dal cliente all’atto dell’acquisto (o anche in seguito): se occorre un ulteriore componente, da applicare all’occhione, è evidente che quest’ultimo, di per sè, non può costituire il dispositivo d’aggancio in discorso. Pertanto, in mancanza della richiesta dell’optional da parte dell’acquirente (tra l’altro, non risulta che i veicoli importati fossero dotati della stessa componente opzionale), ben può ritenersi che il veicolo “Scrambler 500” non sia senz’altro destinato al traino. Non può quindi dirsi sussistente alcuna omessa motivazione.

Infine, non è ravvisabile neanche contraddittorietà in relazione al Regolamento di classificazione n. 1051/2009 (che, per i veicoli dotati di occhione, come quello in esame, prevede la classificazione alla voce 8701, anzichè 8703), perchè la C.T.R. – ma solo in relazione ai veicoli diversi dallo “Scrambler 500” (ossia, “Int. Sportsman 500” e “Trail Boss 330”) – richiama il Regolamento nella sua valenza meramente interpretativa, ma ancora comunque la decisione all’interpretazione delle Note esplicative del 2002, che fanno riferimento ad alcune dotazioni (quelle di cui al secondo motivo, come si dirà) “generalmente” presenti sui trattori agricoli o forestali.

In definitiva, quanto allo “Scrambler 500”, la sentenza impugnata va assolta dalle censure specificamente mosse dalla ricorrente.

4.1 – Il secondo motivo – concernente i soli modelli “Int. Sportsman 500” e “Trail Boss 330” – è invece fondato.

Onde procedere alla loro classificazione, la C.T.R. ha ritenuto di dover far ricorso all’ultima voce della NC, residuale, 87019090 (“Trattori… altri”), svolgendo un complesso ragionamento fondato anzitutto sulle risultanze di un Parere della Direzione generale dell’Agenzia delle Dogane datato 30.11.2009, nonchè soprattutto sull’interpretazione delle Note esplicative della NC, che – pur non risultando giuridicamente vincolanti – forniscono comunque un criterio di valutazione all’interprete. La C.T.R., in particolare, avuto riguardo alle Note esplicative del 2002, applicabili ratione temporis, ha rilevato che i trattori agricoli sono “generalmente” dotati di un dispositivo idraulico volto a far alzare o abbassare gli attrezzi agricoli, nonchè di una presa di forza e di un dispositivo di attacco per i rimorchi; i trattori forestali, invece, hanno un verricello fisso, idoneo a trasportare gli alberi abbattuti. La stessa C.T.R. ha poi rilevato che analoghe disposizioni recano le Note esplicative del 2006, ed infine che il Regolamento di classificazione n. 1051/2009, pur non direttamente applicabile nella specie, ha previsto tali connotati come obbligatori, ai fini del riconoscimento del trattore come agricolo o forestale.

Secondo la ricorrente, tale percorso argomentativo è viziato, perchè si fonda su una errata interpretazione della sentenza Kawasaki-1 e, quindi, del Regolamento CEE n. 2658/1987. Infatti, detta sentenza ha stabilito che i veicoli in discorso, concorrendo i già detti quattro requisiti (ossia, la dotazione: a. di un solo sedile, b. di un manubrio che consente di sterzare le ruote direzionali, secondo il principio di Ackerman, c. di un dispositivo di aggancio e d. di una capacità di traino pari al doppio del proprio peso) vanno classificati nella sottovoce 870190 della NC, e cioè nelle sottovoci 87019011 o 87019020, a seconda della potenza del loro motore. Nessuno spazio ulteriore può quindi residuare per l’interprete, proprio per il carattere vincolante della decisione Kawasaki-1. E ciò tanto più che le Note esplicative – valorizzate dalla C.T.R. nel proprio percorso argomentativo – non hanno carattere vincolante e sono sul punto precedute da un avverbio (“generalmente”) che non esclude l’ipotesi contraria, ossia che i trattori (agricoli o forestali) possano anche non essere dotati di dispositivo idraulico, di presa di forza o di dispositivo di attacco per i rimorchi, o anche di verricello fisso. Nè, del resto, il Reg. n. 1051/2009 è applicabile nella specie, potendo esso disporre solo per il futuro. Ritiene la Corte che la descritta censura colga nel segno e sia corroborata dalla recente sentenza della Corte di Giustizia del 22.9.2016, resa nella causa C91/15 (di seguito, “Kawasaki-2”), che ha appunto dichiarato l’invalidità del Regolamento n. 1051/2009, al punto 2 dell’allegato (nella parte in cui stabilisce l’ascrivibilità di un veicolo analogo a quelli qui in discorso alla sottovoce 87019090, e quindi con dazio pari al 7%, giacchè “la classificazione come trattore agricolo o trattore forestale è esclusa, in quanto il veicolo non presenta una presa di forza e neppure un dispositivo di sollevamento idraulico o un verricello”), proprio perchè in contrasto con i dettami della sentenza Kawasaki-1. In particolare, sviluppando i punti da 50 a 61, la sentenza Kawasaki-2 ha convintamente escluso la possibilità di considerare i mezzi ATVs come rientranti nella sottovoce 87019090, addirittura ritenendo irrilevante la circostanza che essi possano essere utilizzati per mero svago, sufficiente invece essendo che l’uso corrispondente alla caratteristica obiettiva (destinazione agricola o forestale) ne costituisca la destinazione essenziale.

La stessa portata “minimale” (ossia, meramente interpretativa), attribuita dalla C.T.R. al Regolamento n. 1051/2009, resta quindi definitivamente esclusa dall’invalidità dello stesso Regolamento in parte qua, avendo la Commissione Europea travalicato le proprie competenze, attribuitele dal Reg. CEE n. 2658/1987, art. 9, par. 1, lett. a).

Facendo governo di quanto precede, una volta riscontrate le quattro caratteristiche più volte supra descritte e delineate dalla sentenza Kawasaki-1, ai fini che qui interessano, si è al cospetto di veicoli la cui classificazione, nell’ambito delle sottovoci da 87019011 a 87019039, può variare soltanto in ragione della potenza del motore, ma pur sempre in esenzione doganale, dovendo quindi escludersi che essi possano classificarsi nella sottovoce 87019090.

La decisione d’appello è dunque errata sul punto, perchè ha attribuito rilevanza ad elementi (quelli “generalmente” presenti nei trattori agricoli o forestali, secondo le Note esplicative del 2002, che però è noto non essere giuridicamente vincolanti: ex multis, v. Corte di Giustizia UE, sentenza resa il 12.05.2016, nelle cause riunite C-532 e 533/14) tuttavia non ritenuti caratterizzanti dalla sentenza Kawasaki-1 (e, per quanto di ragione, dalla sentenza Kawasaki-2) ai fini che qui interessano.

5.1 – Il primo motivo è dunque rigettato, mentre il secondo è accolto. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, che – in relazione ai modelli “Int. Sportsman 500” e “Trail Boss 330” – si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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