Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15213 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15036-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

RITENUTO

Che:

A seguito dell’accertamento n. — effettuato a fini iva ed irap nei confronti della società L.F. Distribuzione Pneumatici di L.A. & C. s.n.c., l’ufficio procedeva, con separato accertamento, a ridefinire, ai sensi dell’art. 5 tuir, l’irpef a carico del socio L.G..

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente per la ragione che era stato accolto il separato ricorso formulato dalla società contro il corrispondente avviso.

La CTR rigettava l’appello dell’ufficio per la medesima ragione, e cioè perchè era stato respinto il corrispondente appello nel giudizio societario.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di tre motivi.

Il contribuente non si è costituito.

CONSIDERATO

Che:

La presente causa fa parte di un gruppo di procedimenti relativi alla medesima società di persone, ed ai soci, in relazione ad atti diversi, ed in particolare avvisi di accertamento ed atti di irrogazione di sanzioni. La causa era già stata chiamata ad udienza precedente, e rinviata proprio per permettere la riunione coi fascicoli connessi.

La presente controversia attiene alla persona fisica L.G., ed all’avviso di accertamento con cui gli sono stati imputati per trasparenza maggiori redditi, a seguito della rettifica di quelli societari.

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nella specie è stato violato il litisconsorzio necessario con la società.

In subordine deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), dell’art. 118 disp. att. e dell’art. 111 Cost.: motivazione inesistente, nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

La sentenza è affetta dal vizio di difetto assoluto di motivazione, limitandosi a rinviare alla sentenza resa nel giudizio relativo alla società.

In ulteriore subordine deduce difetto di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Nel rigettare l’appello sulla base della decisione della CTR nel separato giudizio sulla società, la sentenza impugnata non ha indicato se la sentenza della CTR sulla società era passata in giudicato, e quali fossero i contenuti e le motivazioni che hanno sorretto la decisione in favore della società. Sul primo punto, in particolare, l’ufficio precisava che la sentenza avente ad oggetto il reddito della società (n. 98/34/11) era stata, infatti, impugnata davanti a questa Corte.

Occorre, però, preliminarmente verificare la corretta costituzione del rapporto processuale, atteso che il contribuente non si è costituito.

Al riguardo, la notifica del ricorso non appare verificatasi.

Infatti, in atti non vi è alcuna prova dell’avvenuta notifica. Vi è la copia del ricorso per cassazione da cui emerge che è iniziato il procedimento per la notifica a mezzo posta, atteso che il plico con l’atto da notificare deve essere stato consegnato al personale notificante, ma nulla emerge sull’esito dell’operazione.

Il ricorrente non ha prodotto la cartolina attestante il ricevimento della notifica, o il plico con l’attestazione dell’attività successiva ai fini del perfezionamento della stessa.

Si è quindi nella impossibilità di verificare la regolarità della notifica stessa.

Sembra allora versarsi nel caso di specie in uno di quei casi che questa Corte (Sez. Un., n. 14916 del 2016) ha ritenuto come ipotesi di “notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, perchè l’atto non è mai stato consegnato, ricadenti al di fuori delle ipotesi di mera nullità sanabile.

Il ricorso, di conseguenza, deve ritenersi inammissibile.

Non essendosi costituito il contribuente, non vi è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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