LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8187-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EUROCONSULT CORPORATION SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
La società Euroconsult Corporation, con sede a Nuova York, acquistava con atto del 27.6.2006 il credito fiscale spettante al fallimento della società ***** (*****), per l’importo di Lire 2.448.509.028, pari ad Euro 1.161.258, maturato nel periodo dal 1979 al 1999, riportato nelle dichiarazione degli anni successivi e chiesto a rimborso con la dichiarazione del modello unico 2003. L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego per mancata produzione della documentazione attestante la sussistenza del credito.
Contro il provvedimento di diniego di rimborso la società Euroconsult Corporation proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 372 del 2012. Secondo il giudice di appello l’esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione non contestato dalla Amministrazione ai sensi degli artt. 36 bis e ter ovvero mediante accertamento in rettifica “si consolida e diviene esercitabile dal contribuente”.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza 25 settembre 2013, n. 225.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi. Con successiva memoria l’Agenzia delle Entrate rinuncia al primo motivo di ricorso.
L’intimata non resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto, successivamente al deposito della sentenza impugnata, alla Agenzia delle Entrate è stata notificata da parte della società Vintage Credit LLC copia della sentenza del Tribunale di Roma che ha accertato la simulazione assoluta della cessione del credito della ***** a favore della Euroconsult, la quale pertanto era priva della legittimazione attiva ad agire in giudizio.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
2. Con il secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che il diritto di credito derivante dalla dichiarazione, se non contestato dall’amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter o con un ordinario accertamento in rettifica, si consolida e diventa esercitabile alla scadenza concessa dalla legge all’amministrazione per l’adozione di tali provvedimenti.
Il motivo è fondato. I termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 36 ter, per il controllo automatizzato ed il controllo formale delle dichiarazioni hanno natura ordinatoria e non perentoria, dovendosi avere riguardo esclusivamente al termine previsto dal cit. D.P.R., art. 43, per l’esercizio dell’azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria, ed al termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, per la notificazione delle cartelle di pagamento ((Sez. U, Sentenza n. 21498 del 12/11/2004). Inoltre questa Corte ha stabilito il principio che, in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”. (Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/2016).
In accoglimento del secondo motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019