Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15216 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13208-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIN PROG ITALIA SPA E.D. & C., elettivamente 2019 domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SCIUME’, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

In data 4.12.2009 la società Fin Prog. Italia s.a.p.a. di E.D. & C. presentava istanza di rimborso della somma di Euro 404.904, oltre interessi, quale residuo del credito Irpeg relativo all’anno 1997, mentre in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 richiedeva il pagamento dei soli interessi dovuti in riferimento ai rimborsi di credito già ottenuti.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 231 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza 14 novembre 2013, n. 130.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

La società Fin Prog Italia resiste con controricorso. Eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c. Deposita memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

1. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, asseritamente tardivo, è infondata. Premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14.11.2013, il ricorso risulta tempestivamente notificato, nelle forme di alla L. n. 53 del 1994, art. 4, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., dovendosi a tal fine avere riguardo alla data di consegna all’Ufficio postale (14.5.2014, come da attestazione di ricezione della raccomandata allegata al ricorso) e non alla successiva data di effettiva spedizione.

1. Con il primo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

2. Con il secondo motivo si deduce:”Nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente: violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, nella parte in cui la C.T.R. ha omesso di esaminare il primo motivo di appello che, reiterando il contenuto della controdeduzioni del giudizio di primo grado, aveva eccepito e documentato che la somma capitale era già stata rimborsata.

3. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione anche al rimborso della somma capitale, nonostante l’Amministrazione avesse dedotto e documentato che il pagamento era già intervenuto e nonostante sul punto nulla avesse obiettato la controparte che pertanto era stata acquiescente.

Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo e terzo. La C.T.R. ha ignorato il primo motivo di appello (testualmente trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione) con il quale l’ente impositore deduceva di avere già effettuato il rimborso del residuo credito di Euro 404.904, e di avere anche depositato documentazione al riguardo, limitandosi alla seguente criptica affermazione, priva di contenuto argomentativo rispetto alla specifica doglianza: “Che conta è il fatto concludente che, se gli interessi sono dovuti al contribuente, questi devono essere rimborsati quanto prima, perchè dovuti a tutti gli effetti. Così dicasi della quota capitale”.

4. Con il quarto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1993, art. 78, del D.I. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 18 e 20, del D.M. 30 dicembre 1993, art. 1, nonchè del D.M. n. 567 del 1993, art. 18, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, nella parte in cui ha confermato l’obbligo di pagamento degli interessi sulle somme già versate a rimborso nonostante la mancata presentazione da parte della contribuente dell’apposita istanza mediante compilazione dello specifico modello predisposto dalla Amministrazione finanziaria.

Il motivo è infondato. Il Reg. approvato con D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, prescrive, per gli intestatari del conto fiscale che intendono richiedere direttamente ai concessionari il rimborso dei tributi versati in eccedenza, l’obbligo, a pena di improcedibilità, di formulare la domanda di rimborso su stampato conforme al modello ministeriale. Tale specifico obbligo formale non riguarda la richiesta di pagamento degli interessi per ritardato rimborso di imposte, dovuti ex lege a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44.

In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo; rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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