Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15218 del 04/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16339-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO, GIOVANNI MARONGIU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza del 7.3.2007 S.A., in qualità di ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, chiedeva il rimborso parziale delle ritenute fiscali effettuate dall’Inps sulle somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico integrativo per gli anni dal 1997 al 2007. Sosteneva che la tassazione dovesse essere effettuata nella misura ridotta, considerando come base imponibile l’87,50% delle somme corrisposte.

A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, S.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 140 del 2011, stabilendo il diritto al rimborso della eccedenza di imposta con riferimento alle somme percepite dal 2003 al 2007, dichiarando la decadenza dal diritto al rimborso per gli anni antecedenti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza 30.4.2013, n. 82.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.

S.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Con il primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione attestante il dettaglio delle ritenute subite.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, La ricorrente non indica dove e come tale questione sia stata introdotta nel giudizio di appello, nè risulta dalla sentenza impugnata che essa sia stata posta all’esame del giudice di secondo grado.

2. Con il secondo motivo si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7, 7 bis, e art. 13, comma 8, (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora 52), comma 1 e art. 47, comma 1, lett. h bis e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 19”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la limitazione della tassazione all’87,50% delle somme percepite non era più prevista per le erogazioni successive al 31.12.2000.

Il motivo è fondato. Con riguardo alla medesima fattispecie questa Corte ha stabilito che, in tema di Irpef, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili. (Sez. 5, Sentenza n. 13982 del 08/07/2016).

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio, considerato che l’orientamento interpretativo richiamato si è consolidato successivamente alla proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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