LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25194-2015 proposto da:
BANCAPULIA SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 1027/2013 R.G. del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositato il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
1. – Con decreto del 15 settembre 2015 il Tribunale di Lagonegro ha respinto l’opposizione allo stato passivo spiegata da Bancapulia S.p.A. nei confronti del Fallimento ***** S.r.l., in conseguenza dell’esclusione dell’importo di Euro 340.048,72 a fronte dell’insinuazione al passivo del fallimento avanzata per il complessivo importo di Euro 1.090.432,07.
Premesso che l’importo non riconosciuto era in tesi dovuto, alla stregua della prospettazione della banca, in relazione ad un rapporto di conto corrente con garanzia ipotecaria, il giudice di merito ha osservato che la stessa banca non aveva provato il proprio credito, essendosi limitata a produrre soltanto una parte degli estratti conto concernenti il menzionato rapporto (in particolare foglio 4 del decreto impugnato).
2. – Per la cassazione del decreto Bancapulia S.p.A. ha proposto ricorso per tre mezzi, depositando memoria.
Il Fallimento non ha spiegato attività.
3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. non all’art. 2727 c.c., omessa considerazione delle prove documentali allegate da essa ricorrente, censurando il decreto impugnato per aver negato l’ammissione del credito, quantunque essa non potesse giustificarsi sulla mancata produzione degli estratti conto, considerati i residui elementi istruttori disponibili.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando il decreto impugnato per non aver considerato i fatti storici posti a sostegno della domanda.
Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la prova dell’invio degli estratti conto dovesse darsi per iscritto.
4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso va respinto.
I tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono difatti privi di fondamento.
Come è stato anche da ultimo ribadito, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (Cass. 12 settembre 2018, n. 22208).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, la banca, ove prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo il relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ai sensi dell’art. 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni (Cass. 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1543).
Una volta effettuata la produzione in discorso – è stato chiarito nella più recente delle decisioni menzionate – scatta per il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola.
Va da sè che il giudice di merito, nel fondare la propria decisione sull’omessa produzione integrale degli estratti conto, ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, mentre la decisione adottata non è punto scalfita dai motivi proposti, dai quali anzi emerge la conferma dell’omessa produzione di detta documentazione, se non in relazione ad una parte dello svolgersi del rapporto. Ed a fronte di ciò tutti e tre i motivi altro non fanno che censurare il governo del materiale istruttorio operato dal giudice di merito in armonia con la menzionata giurisprudenza di legittimità.
4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
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