LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco. – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido. – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19831-2016 proposto da:
TENUTA CARLINA DI P.A. & C. SAS SOCIETA’ AGRICOLA, in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato TONON DANILO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA CR FIRENZE SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO, 95, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MICHELE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 14167/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
Che:
1. – Tenuta Carlina di P.A. & C. S.a.s. Società Agricola ha, con ricorso iscritto al numero 19831 del 2016, impugnato per revocazione per errore di fatto, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e della Banca CR Firenze S.p.A., l’ordinanza del 12 luglio 2016, n. 14167, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dalla medesima società avverso l’ordinanza del 6 marzo 2015 con cui il Tribunale di Siena, adito con ricorso per dichiarazione di fallimento dalle due banche, aveva dichiarato (in conformità ad eccezione in tal senso avanzata dalla stessa società) la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
L’errore di fatto, secondo la ricorrente consisterebbe nell’avere la Corte di cassazione ignorato la trasformazione della ricorrente medesima da società di capitali in società agricola.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca CR Firenze S.p.A. hanno resistito con controricorsi.
CONSIDERATO
Che:
2. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
3. – Il ricorso è inammissibile almeno sotto un duplice profilo.
Stabilisce in primo luogo l’art. 395 c.p.c., n. 4, che possono essere impugnate per revocazione le sentenze che siano effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, errore sussistente quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso oggetto di pronuncia.
Nel caso in esame l’errore consisterebbe in ciò, che, pur essendo stata richiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, essa non sarebbe stata effettuata, sicchè la Corte di cassazione non avrebbe considerato la trasformazione della ricorrente, avvenuta in data 6 novembre 2015, da società di capitali in società agricola, circostanza, questa, “che non può non essere considerata in un giudizio avente ad oggetto la competenza, come quello di cui trattasi”.
Poichè, tuttavia, secondo la prospettazione della ricorrente, il documento dimostrativo della trasformazione della società non è stato sottoposto all’esame di questa Corte, non è neppure astrattamente configurabile un errore revocatorio commesso dalla Corte e discendente dal non aver considerato un documento che non poteva considerare visto che non era in atti.
In secondo luogo l’inammissibilità deriva dalla non decisività della circostanza in tesi non considerata.
Vale difatti osservare che anche in materia fallimentare, con riguardo al radicamento della competenza territoriale, opera il principio della perpetuation iurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., in forza del quale competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti dello stato medesimo (Cass. 18 maggio 2006, n. 11732).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare che la trasformazione societaria è secondo la prospettazione della ricorrente avvenuta ben dopo la proposizione dell’istanza di fallimento.
4. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019